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Molluschi bivalvi vivi – Indicazioni ministeriali in caso di superamento dei limiti di E. Coli in zone di produzione di classe A

  • 21 marzo 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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L’inverno particolarmente piovoso, che stiamo attraversando, ha provocato, attraverso le piene ripetute dei fiumi  e dei corsi d’acqua minori del nostro territorio, diversi episodi di innalzamento dei valori di Escherichia coli nelle vongole.

Se da un lato non ci sono state ripercussioni marcate sul mercato,  visto che i vari consorzi di pescatori di vongole che operano nella Regione Marche hanno effettuato vari periodi di fermo pesca volontario per carenza di prodotto, dall’altro, questa situazione ha indotto l’esigenza di aggiustamento dell’approccio sanitario nei confronti di questo problema : il Ministero della Salute, tramite la nostra Agenzia Regionale Sanitaria, con nota DGSAN 4821-P dell'11/02/2013,  ha istituito una procedura codificata per affrontare il problema:  

Quando, nel corso dell’attività di monitoraggio e sorveglianza delle zone ed impianti di produzione di molluschi bivalvi vivi, si registra , per una determinata zona, già classificata A , un livello di E.coli superiore a 230 MPN/100g, questa zona deve essere chiusa ed interdetta la raccolta dei molluschi.

Tuttavia, se il valore di E.coli non supera i 4600MPN/100g, quando non ci siano ulteriori rischi sanitari, si può decidere di declassificare temporaneamente la zona e trattarla come zona B, destinando obbligatoriamente i molluschi eventualmente pescati, come è ovvio per le zone B, ad essere trattati presso un impianto di depurazione, accompagnandoli, come sempre,  con il consueto Documento di Registrazione, che riporti però chiaramente in evidenza la dicitura “Classe B temporanea per superamento del limite di E.coli”.

Per l’Autorità Competente,  che esegue il monitoraggio, si impone anche la necessità di capire se la contaminazione sia momentanea o persistente.
Deve essere pertanto ripetuto il campionamento dopo una settimana e, in caso di nuovo riscontro negativo, oltre al mantenimento dei provvedimenti adottati, saranno necessari due controlli favorevoli, effettuati con un intervallo di almeno sette giorni, per poter affermare, con sufficiente margine di sicurezza, che le condizioni per il ritorno della zona nella classe A siano ripristinate e si possa quindi procedere alla revoca dei provvedimenti restrittivi che la interessavano.

 Leggi la nota ministeriale DGSAN 4821-P dell'11/02/2013
 

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Ultima modifica: 19 marzo 2013

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