Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (Decreto Balduzzi), convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189, ha demandato alle Regioni l’autorizzazione in forma di riconoscimento, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, lettera a), del Regolamento (CE) 852/2004, degli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (Direttiva codificata 2009/39/CE, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111), di integratori alimentari (Direttiva 2002/46/CE, recepita con D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169) e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali (Reg. CE 1925/2006).
Con DDPF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 55 del 28 marzo 2013 la Regione Marche ha adottato le procedure concernenti il riconoscimento degli stabilimenti che producono e/o confezionano le suddette tipologie di alimenti, definendo la modulistica per la presentazione dell’istanza, la documentazione da allegare e le tariffe da applicare, sia per il rilascio e l’aggiornamento dell’autorizzazione e sia per la variazione di ragione sociale.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia Sanitaria Regionale per il tramite del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e/o del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR Marche- Area Vasta di appartenenza.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento da parte dei Servizi competenti della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, dal D.M. 23 febbraio 2006 “Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari”, nonché della disponibilità di un “idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 111/92.
Inoltre, relativamente agli stabilimenti in possesso di autorizzazione ministeriale provvisoria, i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione/Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAN/SIAOA) accertano l’esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle normative generali e specifiche al fine di trasformare l’atto da provvisorio in riconoscimento definitivo.
Il Ministero della Salute riceve dalla Regione le informazioni per la pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati a livello regionale e può effettuare a campione verifiche ispettive; le Ditte riconosciute sono comunque tenute a notificare allo stesso Ministero le etichette degli alimenti destinati ad alimentazione particolare, degli integratori e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali, per le verifiche di competenza e per l'inserimento dei prodotti nei Registri Nazionali.
Leggi il Decreto Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.55 del 28/03/2013
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Ultima modifica: 29 aprile 2013