Dal 12-4-2013 è in vigore, con validità di 12 mesi, l’Ordinanza Ministeriale 1-3-2013 ”Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi “ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 85 del 11-4-2013.
Tale ordinanza, unitamente alla nota esplicativa del Ministero della Salute prot. DGSAF 0007633-P-15/04/2013, integrano e rafforzano il quadro delle disposizioni normative esistenti in materia di identificazione e registrazione degli equidi per dare una risposta alle recenti emergenze sanitarie che hanno interessato il settore, non ultime le allerte comunitarie relative all’utilizzo fraudolento di carne di equidi in preparazioni a base di carne di manzo.
Con questo disposto normativo, diversamente da quanto stabilito in precedenza, al veterinario ufficiale viene affidato il compito di procedere direttamente alla microchippatura degli equidi non ancora identificati di età superiore a 1 anno.
Altro compito affidato al SSN è la facoltà di procedere direttamente alle modifiche dei dati presenti in BDN, previa acquisizione delle opportune evidenze documentali. La registrazione dei nuovi equidi e la modifica di eventuali informazioni non più aggiornate in BDN vengono trasmesse automaticamente alla Anagrafe Equidi.
Con questa ordinanza vengono fornite anche indicazioni circa le modalità di registrazione delle movimentazioni degli equidi.
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Ultima modifica:26 aprile 2013