La Commissione europea con Regolamento CE n. 467/2013 aggiorna le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori.
Il nuovo regolamento modifica l’allegato III del precedente Reg. CE n. 206/2009 che indica le norme da rispettare (guarda il video e leggi l'opuscolo dettagliato) per l’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale (consulta l'elenco degli alimenti regolamentati ) presenti nel bagaglio dei viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale a privati o che sono ordinate a distanza (ad esempio per posta , telefono o Internet).
Le informazioni devono essere fornite per mezzo di appositi manifesti presentati su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili, in tutti i punti di entrata nella Comunità europea.
Il Reg. CE n. 467/2013 riporta in allegato i manifesti da esporre e prevede che le informazioni siano riportate nella lingua dello Stato membro d'introduzione nella Comunità e in una seconda lingua ritenuta opportuna dall'Autorità competente.
La seconda lingua può essere quella utilizzata nel paese vicino, e nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua che utilizzano con maggiore probabilità i passeggeri che vi transitano.
Va ricordato che tali regolamenti UE( Reg. CE n. 206/2009 e Reg. CE n. 467/2013 ) non si applicano alle scorte personali di viaggiatori provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
Inoltre non si applicano alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda.
Guarda il video della Commissione europea sulla tematica, disponibile in 35 diverse lingue, tra cui l'italiano
Leggi anche l’articolo di approfondimento sul precedente Regolamento CE n.206/2009 “Nuove regole per l’introduzione nella UE di scorte personali contenenti prodotti di origine animale”
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Ultima modifica: 24 maggio 2013