Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione dei contenuti dei Regg. CE 1069/2009 e 142/2011, recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, il Ministero della Salute, con nota prot. 29562 del 10.07.2013, recepita dalla Regione Marche con nota del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/11/7554 del 16/07/13 Indicazioni operative per l'autorizzazione dei carnai ai sensi dei regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011 ha voluto fornire precise indicazioni operative relative alle modalità di utilizzo dei corpi interi di animali morti contenti materiale specifico a rischio, attraverso la collocazione degli stessi in stazioni di alimentazione (cosiddetti “CARNAI” ) per alcune specie di uccelli necrofagi protetti e di rilevante valore faunistico ( es. Gipeto, Avvoltoio Monaco, Capovaccaio, Grifone, Aquila Reale, etc ).
Considerati i riflessi che i succitati aspetti rivestono, oltre che in materia sanitaria, anche in materia di conservazione delle specie e più in generale di tutela ambientale, vengono fornite alle Regioni e Provincie Autonome dettagliate linee di indirizzo sull’autorizzazione dei “ carnai”, sui requisiti per l’autorizzazione del luogo di origine degli animali morti e del luogo di alimentazione.
Vengono inoltre date chiare delucidazioni sul trasporto degli animali morti , sul trattamento dei resti alimentari asportati dal luogo di alimentazione e sui controlli di competenza dell’Autorità locale, individuata nei Servizi Veterinari delle ASL.
La nota ministeriale prot. 29562 del 10.07.2013, recepita dalla Regione Marche è disponibile, per gli operatori sanitari ASUR Marche, tra gli articoli correlati al presente testo ed è visibile dopo accesso con credenziali di accreditamento.
Autore: Dr. C. Benedetti
Ultima modifica: 23 luglio 2013