È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/35 del 29 giugno 2013 il Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione.
Il Regolamento (UE) n.609/2013, entrato in vigore il 19 luglio 2013 e, fatte salve alcune eccezioni, applicato a decorrere dal 20 luglio 2016, definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per le seguenti categorie di prodotti alimentari:
a) formula per lattanti e formula di proseguimento;
b) alimento a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia;
c) alimento a fini medici speciali;
d) sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso”.
Inoltre “stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui sopra e fissa le norme applicabili per l’aggiornamento di tale elenco".
Obiettivo dichiarato di tale Regolamento è l’eliminazione delle differenze di interpretazione nel settore dei “prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare” (che comprendono sia i cosiddetti “prodotti dietetici” che gli alimenti per la prima infanzia) di cui alla Direttiva di codifica 2009/39/CE e una semplificazione del relativo contesto normativo.
Infatti, la stessa definizione di “prodotto destinato ad alimentazione particolare” si presta a diverse interpretazioni da parte delle Autorità nazionali cui vengono notificati i prodotti, al punto che alimenti simili possono essere contemporaneamente commercializzati in Stati diversi come prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e/o prodotti alimentari di consumo corrente, inclusi gli integratori alimentari, destinati alla popolazione generale o a taluni sottogruppi della popolazione.
Da qui la necessità di varare un Regolamento, che non ha bisogno di recepimento e le cui norme sono le stesse in tutta l’UE.
Tuttavia, alcune delle Direttive, che saranno abrogate dal 20 luglio 2016, garantiscono già in maniera soddisfacente la libera circolazione di alcune categorie di prodotti che sono fondamentali per la gestione di talune condizioni e/o sono indispensabili per soddisfare le esigenze nutrizionali di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione ben identificati, garantendone un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.
In tali categorie di alimenti rientrano:
- le formule per lattanti e le formule di proseguimento (Direttiva 2006/141/CE);
- gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per la prima infanzia (Direttiva 2006/125/CE);
- gli alimenti a fini medici speciali (Direttiva 1999/21/CE).
Il Regolamento UE n. 609/2013 pur abrogando le suddette direttive, ha espressamente recepito le prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per tali categorie di prodotti alimentari già previste dalla normativa in atto.
Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per eventuali specifiche prescrizioni in materia di composizione dei prodotti suddetti e di informazione ai consumatori, nonché per stabilire le procedure di notifica di tali prodotti alle Autorità nazionali al fine dell’immissione sul mercato e del loro monitoraggio.
Tali atti delegati dovranno essere adottati entro il 20 luglio 2015.
Inoltre, i prodotti senza glutine che, prima dell’approvazione del Regolamento UE n. 609/2013 venivano considerati prodotti destinati ad alimentazione particolare, sono stati esclusi da questo ambito, avendo il legislatore comunitario scelto di disciplinarne presentazione e etichettatura all’interno del FIC (“Food Information to Consumers”, Regolamento UE n. 1169/2011), che stabilisce semplicemente quali informazioni sugli alimenti devono essere fornite ai consumatori.
Pertanto, le norme oggi in vigore sui prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso (Regolamento CE n. 41/2009) dovranno essere trasferite all’interno del Regolamento UE n. 1169/2011 prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 609/2013, ovvero entro il 20 luglio 2016, data di abrogazione del suddetto Reg. CE 41/2009, garantendo che le persone intolleranti al glutine siano adeguatamente informate della differenza tra un alimento espressamente prodotto al fine di ridurre il tenore di glutine e gli altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti naturalmente privi di glutine.
Stessa sorte per i prodotti senza lattosio, che saranno analogamente disciplinati dal medesimo Regolamento UE n. 1169/2011.
Autore: Dr. V. Calvaresi
Ultima modifica: 29 luglio 2013