6.1 Biosicurezza settore avicolo
Normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 2020/687 del 17.12.2019 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
- O.M. del 26.08.2005 Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e smi
- D. Lgs. n. 191 del 04.04.2006 che attua la Direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- D.M. del 14.03.2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge n. 205 del 27.12.2017
- Accordo Stato-Regioni del 25.07.2019 sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali”
- O.M. del 03.12.2010 proroga e modifica dell’O.M. del 26.08.2005 e smi concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”
- Piani Nazionali controlli salmonella enteritidis, typhimurium 2012 riproduttori, galline ovaiole e broiler della specie gallus gallus
- O.M. del 10.12.2019, recante «Proroga e modifica dell’O.M. del 26.08.2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»
- O.M. del 21.04.2021 Proroga e modifica dell’O.M. del 26.08.2005 e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»
- Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29.01.2021
- Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024
- D.M. 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli
- D.M. 30 maggio 2023 Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
- D.G.R.M. n. 2175 del 10.12.2002 Decreto del Dirigente del Servizio Veterinario n. 182 del 23.10.2002 e smi: approvazione di linee guida concernenti la prevenzione e l’eradicazione delle malattie infettive ed infestive a tutela e a protezione del patrimonio avicolo della Regione Marche
- D.D.P.F. PVSA n. 43 del 16.03.2015 Piano regionale di sorveglianza sull’influenza aviare 2015
- Nota Min. Sal. n. 3632 n del 13.02.2015 Piano di Sorveglianza Nazionale Influenza Aviaria 2015
- Nota Min. Sal. n. 25509 del 26.11.2020 Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale
- Nota Min. Sal. n. 7071 del 18.03.2021 Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria. Chiarimenti
Servizi Coinvolti: SIAPZ-SSA-SIAOA
Descrizione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.06.23 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 30.05.2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” che abroga le precedenti disposizioni ministeriali in materia di biosicurezza avicola nonché il D.M. del 25.06.2010, in materia di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria (IA) nel settore avicolo rurale.
Il Decreto del 30.05.2023 riporta le modalità operative specifiche per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi di uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.
Per quanto attiene alla frequenza dei controlli, la Regione è chiamata a predisporre annualmente un programma di verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti. Per il primo anno il programma deve comprendere almeno il 10% del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaiola e pollastra), mentre per gli anni successivi il numero minimo di campioni sarà concordato con il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria - CRNIA e le Regioni sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza. Negli allevamenti con modalità svezzamento, i controlli sono effettuati almeno una volta all'anno, mentre in quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale.
Nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, le AASSTT utilizzano le check-list per gli allevamenti di galline ovaiole, tacchini da carne e polli da carne e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.
Gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all'allegato A del decreto del 30.05.2023, adeguando i propri stabilimenti entro il 1° luglio 2024.
Gli operatori che registrano i propri stabilimenti nella BDN devono garantire il rispetto delle modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dallo stesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.06.2023 è pubblicato anche il programma di sorveglianza dell'Unione per l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame e nei volatili selvatici per l'anno 2024, descritto nell'allegato 1 al DM.
La verifica del rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli rientra anche nei piani nazionali di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium previsti per gli allevamenti di riproduttori, di galline ovaiole e di polli da carne della specie gallus-gallus.
La frequenza delle verifiche viene stabilita a livello regionale in base alla valutazione del rischio attribuito all’allevamento, ma almeno una volta l’anno.
I sopralluoghi effettuati vanno registrati nel sistema informativo e di essi va lasciata traccia in allevamento.
Qualora si presentassero carenze, l’ACL, dopo redazione della opportuna documentazione, deve emettere specifiche prescrizioni o, nei casi di mancanze più gravi, provvedere a sanzionare l’operatore e/o sospenderne l’attività.
Il controllo comprende:
- Verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti (locali di allevamento, aree esterne, mezzi e attrezzature);
- Verifica dei requisiti gestionali (norme di conduzione, igiene del personale, pulizie e disinfezioni, gestione animali morti, gestione lettiere, gestione del farmaco e della documentazione).
È emblematico come il Ministero ritenga queste attività, finalizzate alla garanzia delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, tra le funzioni “indifferibili” dovute dai Servizi Veterinari, anche in concomitanza alla pandemia da Covid 19 ed alle limitazioni lavorative inevitabilmente collegate. Significativo inoltre che lo stesso Ministero della Salute consideri la problematica in un’ottica di one-health, avendo realizzato il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) che comprende, tra le varie azioni, i controlli veterinari come importante contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale.
Sintesi delle attività
Obiettivi 2023-2027
- L’obiettivo è eseguire il 100% dei controlli delle misure di biosicurezza in allevamento
Indicatori e valori attesi