Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2013 n. 211 è stata pubblicata l’Ordinanza 4 settembre 2103 del Ministero della Salute, “Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.”
L’Ordinanza 4 settembre 2013 ha prorogato l’Ordinanza 21 luglio 2011 fino al 9 settembre 2104 apportando anche delle modifiche:
- Le manifestazioni che devono essere autorizzate sono solo quelle pubbliche o aperte al pubblico mentre nella precedente versione venivano comprese anche le manifestazioni private.
- Nell’elenco delle organizzazioni all’interno delle quali si svolgono le manifestazioni escluse dall’Ordinanza (manifestazioni autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - gestione ex ASSI, FISE, FEI, FITETREC-ANTE), viene aggiunto il CONI. Tuttavia è necessario che queste organizzazioni prevedano, nei loro statuti, regolamenti o disciplinari, delle misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle dell’ordinanza, nell’ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti. Tale equivalenza in materia di sicurezza non era prevista nella versione precedente.
- Sono state aggiunte misure volte ad impedire la fuga degli animali.
- L’idoneità del fondo potrà essere fatta anche sulla base della valutazione del rischio.
- Il percorso formativo dei tecnici che fanno parte della commissione incaricata della valutazione dell’incolumità pubblica, della idoneità del fondo etc., viene certificato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- gestione ex ASSI, CONI-FISE.
- Viene meglio definito il ruolo che deve avere il veterinario ippiatra prima e durante la manifestazione. Egli dovrà infatti valutare lo stato di idoneità degli animali, basandosi anche sulle certificazioni fornite dai veterinari di fiducia, potrà effettuare visite più approfondite per ammettere gli equidi alla manifestazione e dovrà assicurare il primo soccorso.
- In alternativa alla presenza dell’ambulanza veterinaria per equidi dovrà essere assicurata la presenza di un mezzo di trasporto idoneo mentre nella versione precedente veniva indicato un “mezzo di trasporto cavalli idoneo”
- Dovrà essere garantita, dal comitato organizzatore, la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi, mentre nella versione precedente era prevista una “struttura sanitaria veterinaria”.
Autore dr. S. Tartari
Ultima modifica: 05 ottobre 2013