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Benessere animale: emanate le sanzioni per le violazioni al Regolamento 1099/2009

  • 28 novembre 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 20 novembre 2013, sono state pubblicate e sono in vigore, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 272, con Decreto n° 131 del 13 novembre 2013, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali.

Il decreto stabilisce che le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all’accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute,  le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Le sanzioni riguardano in particolare le violazioni relative a:

  •  le prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard
     
  • le procedure di stordimento
     
  • i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento
     
  • le prescrizioni sull’abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni
     
  • le importazioni di carni da Paesi terzi (che devono essere prodotte nel rispetto dei capi I e II del Regolamento (CE) n. 1099/2009)
     
  • la configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli
     
  • il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli
     
  • le procedure di controllo nei macelli
     
  • la figura del responsabile della tutela del benessere animale nel macello.

Con l’entrata in vigore del Decreto n.131/ 2013 sono abrogate le disposizioni del  D.Lgs  1 settembre 1998, n. 333, recante l’attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all’allegato C,  parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione è stabilita dal 9 dicembre 2019.

I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Autore : Dr. M. Canalini
 

Ultimo aggiornamento 28/11/2013

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