Il Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 156 del 25 novembre 2013 ha ratificato la modifica sia delle procedure per la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post-primario, già stabilite con Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.13/2010, che della modulistica regionale da presentare ai fini della registrazione delle attività.
Tali cambiamenti si sono resi necessaria per attuare quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica n.160 /2010 “ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello Unico per le Attività produttive”.
Questo decreto, infatti, stabilisce che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti in merito all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,comprese tutte le azioni di realizzazione, trasformazione, ristrutturazione/riconversione, ampliamento/trasferimento,cessazione/riattivazione delle suddette attività.
Il Tavolo regionale permanente del Sistema Regionale dei SUAP, istituito con la Legge regionale n. 7/11 relativa alla semplificazione dell’azione amministrativa, ha approvato le modalità di gestione del SUAP in merito ad una serie di competenze della P.F.Veterinaria e Sicurezza Alimentare, tra cui la notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione delle imprese alimentari, prevista dal Reg. CE 852/04.
In quest’ottica è stata disposta la modifica del Decreto Dirigente P.F. n.13/2010 in modo tale da adeguare la procedura di registrazione a quanto disposto dalla richiamata normativa circa lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il sistema di registrazione prevede che ogni Operatore del Settore Alimentare - OSA notifichi “all’opportuna autorità competente” ogni stabilimento che svolga una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti mediante la compilazione della modulistica unica regionale scaricabile dal sito della Regione Marche veterinariaalimenti.sanita.marche.it.
A loro volta le Autorità Competenti devono elaborare e tenere aggiornato un elenco degli operatori che sono stati registrati.
I Servizi Veterinari e Medici dei Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche, ognuno per le proprie competenze, verificheranno la corretta applicazione dei Regolamenti così come indicato nella tabelle inserite nel Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 156 del 25 novembre 2013.
In particolare, vengono fornite indicazioni operative, per i diversi soggetti coinvolti che di seguito riportiamo per gli aspetti principali.
Operatore del Settore Alimentare - OSA
L’OSA che intende iniziare un’attività di produzione , trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di alimenti presenta, esclusivamente per via telematica, al SUAP del Comune in cui ha sede la stabilimento da registrare, la notifica inizio attività (N.I.A.), compresi gli allegati dovuti, redatta in carta semplice sul nuovo Modello Unico Regionale,
Il SUAP, a sua volta, trasmetterà tale documentazione, sempre per via telematica, all’Autorità Competente (Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta dell’ASUR Marche) ed al Servizio comunale competente, se diverso dal SUAP.
L’attività potrà iniziare subito dopo aver presentato la notifica debitamente compilata e completa di tutta la documentazione necessaria.
L’OSA che invece voglia subentrare ad un’attività già registrata presenta la notifica con le stesse modalità sopra indicate senza allegare la relazione tecnica e la planimetria, qualora non siano state apportate modifiche strutturali o di tipologia produttiva. (È comunque opportuno che l’operatore verifichi precedentemente che i documenti agli atti della pubblica amministrazione siano ancora attuali e completi).
Solo in caso di modifica strutturale o di tipologia produttiva, l’OSA presenterà una notifica con le stesse modalità specificate per l’inizio attività, allegando una nuova relazione tecnica ed una nuova pianta planimetrica.
La cessazione dell’attività deve essere invece comunicata, entro 30 giorni dalla chiusura della stessa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando sempre la via telematica.
Sempre telematicamente il SUAP invierà tale comunicazione all’Autorità Competente (Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta dell’ASUR Marche) ed al Servizio comunale competente, se diverso dal SUAP.
Comune
Il Comune riceve la pratica per opportuna conoscenza in merito alle attività presenti nel proprio territorio e per i riscontri di competenza.
ASUR Marche
I Servizi Veterinari e Medici Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta dell’ASUR Marche di competenza, effettuano la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Reg. CE 852/04 e della DGR 2232/09 inserendo i dati acquisiti nel Sistema Informativo Regionale (SIVA) e tengono aggiornato l’elenco degli operatori inseriti nello stesso sistema.
La registrazione avviene senza l’obbligo di un’ispezione preventiva.
Gli stabilimenti precedentemente registrati non devono inoltrare la notifica, in quanto i servizi competenti dell’ASUR provvederanno d’ufficio alla loro registrazione.
Il fax ed altri sistemi telematici potranno essere utilizzati per l’invio di documenti legalmente validi tra l’autorità competente e gli operatori, come previsto dal DPR 445/2000 “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
Come nelle precedenti Deliberazioni anche nel Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 156 del 25 novembre 2013 sono inserite due tabelle che definiscono le competenze dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione coinvolti ai fini della registrazione:
- nella tabella 1 sono riportate le attività per le quali la competenza della registrazione è del Servizio Igiene degli Alimenti di origine Animale (SIAOA) e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
- nella tabella 2 sono riportate quelle in cui si lavorano sia prodotti di origine animale che vegetale e per le quali la competenza della registrazione va concordata tra il SIAOA e il SIAN.
La “Conferenza Permanente dei Servizi per il procedimento di registrazione delle attività del settore alimentare” (CPSRA) rimane lo strumento più idoneo per garantire sia la massima integrazione tra i due servizi del Dipartimento coinvolti che l’uniformità di comportamento nei confronti dell’utenza.
Autore: Dott.ssa G. Ciccaleni
Ultima modifica: 5 dicembre 2013