Come indicato nel nuovo Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare N.156 del 25/11/2013 – “Registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario ai sensi del Reg. CE 852/04 e della DGRM n. 2232 del 28 dicembre 2009; modifica delle procedure”, che entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche - BUR , l’Operatore del Settore Alimentare – OSA, in caso di:
- nuova attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari;
- subentro in una attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, già registrata;
- modifica strutturale e/o variazione tipologia produttiva della propria attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari;
deve presentare una notifica in carta semplice redatta sul nuovo Modello Unico Regionale di Notifica Inizio Attività - N.I.A., esclusivamente per via telematica presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP del Comune nel quale ha sede l'attività per cui chiede la registrazione.
Anche in caso di cessazione dell’attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari deve essere effettuata, entro 30 giorni, una comunicazione esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive- SUAP territorialmente competente.
Inoltre con Nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.D/10/11806 del 02/12/13 DDPF n.156 Sicurezza alimentare – “Registrazione degli stabilimenti nel settore alimentare post primario - modifica delle procedure” la procedura sopra indicata si applica anche alle tabaccherie che operano la vendita di prodotti preincartati, confezionati, non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, senza alcun trattamento/trasformazione del prodotto alimentare.
Per queste attività la N.I.A. deve essere compilata utilizzando il nuovo apposito modello (Mod.1- N.I.A. - procedura semplificata) e presentata esclusivamente per via telematica presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP del Comune nel quale ha sede l'attività.
Fonte
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Per saperne di più:
"Registrazione delle imprese alimentari (N.I.A.): modificata la procedura e la modulistica regionale"
Regione Marche - Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)"
impresainungiorno.gov.it - trova SUAP
Leggi anche l'aggiornamento : "N.I.A. (Notifica inizio Attività): da oggi si presenterà solo per via telematica presso il SUAP "
Autore: Dr. A. Massi
Ultima modifica: 5 dicembre 2013