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Classificazione e sorveglianza delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi: approvate le nuove procedure nella Regione Marche

  • 9 marzo 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Con Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013 sono state aggiornate le procedure per la classificazione e la sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi - M.B.V. ai sensi del Reg. CE 854/04, già previste dal Decreto Dir. PF n.190 del 13 novembre 2009.
Tale aggiornamento si è reso necessario per  adeguarsi in modo ottimale alla normativa  comunitaria vigente e alla intesa  Stato- Regioni 8 luglio 2010, relativa al settore dei molluschi bivalvi.

L’attività di classificazione e di sorveglianza delle zone classificate viene attuata dai Servizi Veterinari delle Aree Vaste dell’ASUR Marche che possono svolgerla in cooperazione con gli Operatori del Settore Alimentare – OSA o le organizzazioni che li rappresentano (Cooperativa di raccolta, Consorzio di gestione molluschi), mediante appositi protocolli o convenzioni.

Per la verifica dei requisiti microbiologici, chimici e presenza di biotossine algali nei M.B.V. i Servizi Veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – IZSUM, e per i parametri riferiti alle acque costiere della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - ARPAM.

Le procedure riguardano sia gli Operatori del Settore Alimentare - OSA che le Autorità Competenti - A.C. (Regione Marche e ASUR Marche).

L'OSA in caso di richiesta di classificazione regionale per il riconoscimento di una nuova zona di produzione/stabulazione

- per una o più specie situate in un’area che non è stata mai oggetto di classificazione

- per una o più specie situate in un’area già classificata, ma per una specie diversa

deve presentare opportuna domanda redatta secondo il modello ALLEGATO 1-bis del Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013, sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta/Cooperativa di raccolta/Consorzio al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta competente per territorio, e per conoscenza alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche.

La documentazione da allegare riguarda sia gli aspetti autorizzativi (es. concessioni, planimetrie, carte nautiche, decreto di autorizzazione delle imprese di acquicoltura, ecc.) sia descrittivi dell’attività che si intende svolgere (es. relazione tecnica).

Inoltre devono essere presentate all’Autorità Competente informazioni relative alle caratteristiche geografiche (es. profondità dei fondali, correnti del mare, ecc.), sanitarie (es. descrizione delle fonti di inquinamento), e biologiche (es. caratteristiche delle specie di molluschi bivalvi) dell’area/zona di produzione/stabulazione.

Oltre alla documentazione richiesta, il Responsabile legale – OSA, dovrà dichiarare in calce alla domanda di essere a conoscenza che la propria zona/impianto, una volta classificata, verrà inserita nel Piano di sorveglianza, e si impegna a fornire la propria collaborazione all’Autorità di Controllo locale, mettendo a disposizione gratuitamente una imbarcazione per l’effettuazione dei campionamenti previsti dalla normativa vigente, sia in fase di classificazione che nei controlli successivi.


L’Autorità Competente che decide di classificare una zona di produzione o stabulazione per M.B.V. deve effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire fonte di contaminazione della zona di produzione, con particolare attenzione ai quantitativi di inquinanti, nei differenti periodi dell’anno e in funzione delle correnti marine e della profondità dei fondali.

Infine deve impostare un programma di campionamento (punti di campionamento e frequenza) dei molluschi bivalvi nella zona di produzione che tenga conto di tutte le informazioni raccolte in modo da essere rappresentativo dello stato sanitario della zona considerata.

La durata minima del programma di campionamento per la classificazione è di 6 mesi.

Al termine di questo periodo l’Autorità Competente - A.C. locale esprime un parere per la classificazione della zona di produzione in una delle seguenti tipologie sanitarie (vedi tabella*):

CLASSIFICAZIONE STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V. TRATTAMENTO RICHIESTO
A

 
≤ 230 E. coli
(metodo ISO TS 16649-3)
 

Nessuno
B
I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare nel 90% dei campioni i valori di 4600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)
 


- Depurazione in stabilimenti riconosciuti;

- Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione;

- Trasformazione in stabilimenti riconosciuti dopo trattamento termico in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, allegato III, Capitolo II sezione VII.

C
I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare i valori 46000 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)
 

- Lunga depurazione (≥ 2 mesi); L'A.C. può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi sulla base dell'analisi del rischio effettuata dall'operatore del settore.

- Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
 
 PROIBITA

 
Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)
 

 DIVIETO DI RACCOLTA
* Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013


Le aree che non sono state oggetto di classificazione e valutazione da parte dell’Autorità Competente non sono idonee alla raccolta dei molluschi da destinare al consumo umano.

In base a quanto emerso dall’attività di classificazione, l’Autorità Competente locale elabora un piano di monitoraggio applicando le frequenze di prelievo previste per ogni punto di campionamento e le analisi da effettuarsi sui molluschi, in particolare la ricerca di biotossine algali, contaminanti chimici (piombo, cadmio, mercurio, diossine) e microbiologici (Escherichia coli).

Il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013, indica inoltre i provvedimenti da adottare in caso di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in riferimento ai requisiti biotossicologici, microbiologici e chimici dei molluschi bivalvi oggetto di campionamento.




Leggi il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013


Scarica  la modulistica (in formato word) prevista dal Decreto Dir. n. 152/2013




Autore: Dr. A. Massi


Ultima modifica: 27 dicembre 2013

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