6.3 Biosicurezza settore bovini e ovi-caprini – stalle di transito
- Regolamento (UE) n. 2016/429 del 09.03.2016 (considerando 43) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- D.M. del 07.03.2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e Allegato 1 al Decreto del 07.03.2023 Capitolo 2 paragrafo 2.4.1.
- O.M. del 15.06.2023 Proroga con modifiche dell’ordinanza 28/05/2015, recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”
- Accordo Stato-Regioni del 28.04.2022 Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica»
- D.G.R.M. n. 950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica"
- CReNBA IZSERL biosicurezza ruminanti: linee guida per la categorizzazione del rischio negli allevamenti
- A.R.A. UMBRIA manuale di corretta prassi misure di biosicurezza nell’allevamento bovino
Servizi Coinvolti: SSA
Descrizione
Il considerando 43 del Regolamento (UE) n. 2016/429, che in Europa rappresenta la normativa principale in materia di sanità animale, individua la biosicurezza come uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale. Sempre il Regolamento Europeo sulla sanità animale, all’articolo 4, definisce la biosicurezza come “l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in una popolazione animale, o uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale”. Con il termine biosicurezza si intendono sia le misure da applicare per prevenire l’introduzione di nuove malattie ed infezioni in una popolazione indenne, sia le misure necessarie per limitarne la diffusione, quando presenti. I sistemi di biosicurezza devono stabilire una serie precisa di interventi sui fattori di rischio e sulle attività di cura, comprendendo azioni e misure ben distinte di prevenzione, profilassi, controllo ed eradicazione. Questi termini, spesso considerati sinonimi, hanno in realtà significati differenti ed implicano altrettanti obiettivi differenti:
- prevenzione delle malattie: misure necessarie ad impedire l’introduzione di nuove malattie/infezioni in una popolazione sana;
- profilassi delle malattie: misure adottate per prevenire la diffusione di malattie/infezioni in una popolazione;
- controllo delle malattie: misure atte a diminuire la frequenza di una malattia/infezione in una popolazione;
- eradicazione delle malattie: misure atte ad eliminare un agente patogeno da una popolazione.
La prevenzione dell’ingresso delle patologie, attraverso l’applicazione di piani di biosicurezza, rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire più scopi:
- proteggere gli animali dalle malattie, salvaguardando la loro salute ed il loro benessere;
- limitare l’utilizzo massivo degli antimicrobici, a vantaggio anche della salute pubblica umana;
- garantire l’efficienza produttiva e la redditività dell’allevamento, riducendo le perdite produttive e i costi diretti d’intervento.
Le regole generali di biosicurezza nelle aziende dovrebbero essere sempre applicate e comportano una serie d’indicazioni da attuare sia durante le operazioni straordinarie (ad es. in corso di focolai di malattie infettive), che, soprattutto, durante le attività ordinarie (ad es. la manutenzione degli ambienti di stabulazione, l’igienizzazione e la pulizia, le movimentazioni). Al riguardo, per consentire la categorizzazione degli allevamenti, i principi cardine da considerare possono essere suddivisi in requisiti logistici, strutturali, gestionali e del personale che accudisce gli animali.
Sarà quindi necessario, nelle revisioni dei Decreti regionali che stabiliscono i programmi di sorveglianza nei confronti di diverse malattie come TBC, Leucosi e Brucellosi ecc., apportare modifiche ed integrazioni riguardo al rispetto e controllo delle indicazioni di biosicurezza degli allevamenti.
Stalle di transito
Sono definite come attività di raggruppamento e ricovero di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. Il tempo di permanenza nella stalla di transito non può essere superiore ai 30 giorni. L’attività di stalla di transito deve essere l’unica attività dello stabilimento. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, gli operatori garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita, nonché degli animali provenienti da territori con diversa qualifica sanitaria.
Le stalle di transito sono registrate dal Servizio di Sanità Animale della AST competente per territorio, previa presentazione di una SCIA, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 134 del 05.08.2022 e dal relativo manuale operativo; esse inoltre devono rispettare i requisiti strutturali e operativi ivi previsti, nonché operare secondo protocolli approvati dalle autorità competenti. Su tutto il territorio nazionale le stalle di transito costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altri stabilimenti da riproduzione o da ingrasso.
Il Servizio Sanità Animale competente per territorio esegue controlli presso le stalle di transito almeno una volta a trimestre, anche avvalendosi dei dati registrati nel portale VETINFO. Sulla base della valutazione del rischio connesso allo stabilimento, tenuto conto di eventuali esiti non conformi, la frequenza dei controlli deve essere aumentata.
I controlli sono eseguiti utilizzando lo strumento della Check List disponibile nell’applicativo “Controlli” del portale VETINFO e prevedono fondamentalmente la verifica dei requisiti di biosicurezza, non solo ai fini della sicurezza alimentare ma anche, vista la peculiare attività che viene svolta, per la prevenzione della diffusione tra territori, anche con status sanitario differente, di patologie trasmissibili proprie delle diverse specie.
Sintesi delle attività di verifica delle misure di biosicurezza nelle stalle di transito
Obiettivi 2023-2027
- Esecuzione di tutti i controlli ufficiali previsti dalla normativa
Indicatori e valori attesi