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Anagrafe degli avicoli: nuovo Decreto ministeriale indica le modalità operative

  • 25 febbraio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 28/01/2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13/11/2013 recante “modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 25/01/2010, n. 9”.

L’art. 4 del D. Lgs. 25/01/2010, n. 9 dispone infatti che tutte le aziende avicole a carattere commerciale e le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi debbano essere registrate presso la Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) costituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Con il D.M. 13/11/2013 il legislatore ha quindi inteso completare l’iter di armonizzazione dell’anagrafe avicola, di fatto già operativa in base a varie disposizioni nazionali e comunitarie, ai criteri operativi della BDN, stabilendone la piena operatività entro 180 giorni dal 28 gennaio 2014.

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:

  • la chiara definizione del proprietario e del detentore degli animali, anche in caso di contratto di soccida;
     
  • le deleghe per gli adempimenti previsti dal decreto, e le eventuali relative revoche, che dovranno essere esplicite e documentabili e registrate in BDN;
     
  • le modalità di registrazione di aziende e di segnalazione di apertura di aziende/unità produttive, esclusivamente informatizzate, che dovranno pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio ovvero, nel caso quest’ultimo non sia attivo e solo dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni, direttamente in BDN, da parte del detentore attraverso la compilazione di un apposito modulo informatizzato;
     
  • l’obbligo, ai fini della registrazione, di fornire le coordinate geografiche dell’azienda;
     
  • modalità di registrazione semplificate, non informatizzate, per i soli allevamenti a carattere familiare da richiedere direttamente al Servizio Veterinario competente.

Ai fini del buon esito del procedimento di registrazione sono previste una serie di condizioni, compresi alcuni requisiti aggiuntivi per gli incubatoi, gli allevamenti, i mercati, le fiere, le esposizioni, i commercianti ed i riconoscimenti ad effettuare scambi comunitari.

Altre importanti novità riguardano l’attestazione dello stato sanitario per salmonellosi, con data dell’attribuzione/aggiornamento dell’accreditamento per allevamenti di Gallus gallus e Meleagris gallopavo sottoposti ai Piani di controllo salmonellosi e la possibilità di registrare le movimentazioni direttamente in BDN, con stampa della dichiarazione di provenienza e di destinazione che sostituisce a tutti gli effetti le dichiarazioni di provenienza e di destinazione previste dal D.M. 16/05/2007 e D.M.11/02/2003.

In questo caso, l’attestazione sanitaria è sostituita dal procedimento di validazione in BDN della richiesta di movimentazione in uscita.


Autore: Dott. G. Filipponi 

Data pubblicazione:25 febbraio 2014

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