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Apicoltori e piccoli laboratori di smielatura: pubblicate le Linee guida regionali

  • 26 maggio 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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E’ stato pubblicato sul B.U.R. n. 128 del 31/12/2012 il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 169/2012 Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale degli operatori del settore apistico ed in particolare dei laboratori di smielatura che rientrano nell’ambito della produzione primaria di cui al Regolamento (CE) 852/2004”

 Il Decreto detta delle regole  in un settore che, in ambito regionale , vede un comportamento molto differente, sia da parte dei produttori che degli organi di controllo, a seconda del territorio e delle realtà produttive.

I punti fondamentali del  Decreto riferiscono che:
 

  • la produzione di miele e prodotti dell’alveare rientra nella “produzione primaria “ ai sensi del Reg. (CE) 852/04 .
     
  • Il miele presenta rischi pressoché nulli di proliferazione microbica, visto l’alto contenuto di zuccheri e il ridotto quantitativo di acqua libera.
     
  • Per la produzione di miele debbono comunque essere garantiti i requisiti igienici di base per la salvaguardia della sicurezza alimentare per il consumatore.
     

La realtà marchigiana vede prevalente la figura del piccolo apicoltore che opera a livello hobbistico e produce miele per uso proprio o commercializza il miele, come attività secondaria, in azienda o “ a livello locale”. Questa attività viene spesso svolta in edifici rurali, in stanze della propria abitazione o in locali con destinazione d’uso non specifica. 
 Con la Legge regionale n. 33 del 19 novembre 2012 "Disposizioni regionali in materia di apicoltura"  veniva fissato  a 10 il numero di arnie che l’apicoltore può tenere per consumo proprio (autoconsumo).

Con il Decreto Regionale n.169/2012 si fissa a 50 il numero delle arnie che l’apicoltore, registrato come produttore primario, può utilizzare per la raccolta, il confezionamento e la vendita di miele e prodotti dell’alveare, in un locale con destinazione d’uso non specifica.

Si intende con ciò che può essere utilizzato un edificio che , pur non essendo un laboratorio “ad uso esclusivo”, debba possedere i requisiti igienici indicati nel Decreto Regionale .

Tali requisiti , pur tenendo ben presenti tutte le fasi della produzione del miele , si identificano in norme igieniche di carattere generale. In tal modo si dà la possibilità ,anche al “piccolo apicoltore”, di utilizzare un locale unico per più attività che possono essere effettuate in azienda, sfruttando la temporizzazione delle stesse.

L’apicoltore è comunque tenuto a denunciare il tipo di attività che andrà a svolgere presso il Servizio Veterinario competente, utilizzando le modalità e la modulistica ( Mod.A1 ) indicate nella D.G.R. n. 1367 del 26/11/2007 , integrata da  una planimetria del locale e una relazione tecnica.

Colui il quale, invece, detiene più di 50 arnie e produce e commercializza sia il proprio miele  che il miele prodotto da altri apicoltori o produce prodotti diversi a base di miele, ( attività post-primaria) è tenuto a registrare il proprio laboratorio ai sensi del Reg (CE) 852/04 e della DGRM n. 2232/2009

Il Decreto 169/2012  , a monte della regolamentazione della produzione primaria di miele, definisce le modalità di registrazione dell’attività di apicoltura .

A tal proposito richiama i requisiti di legge e , in particolar modo l’art. 5 della Legge regionale n. 33 del 19 novembre 2012, in base al quale il  possessore di arnie dovrà farne denuncia, anche per il tramite di organismi associativi di apicoltori, al competente Servizio Veterinario, al fine della profilassi e del controllo sanitario.

Ogni apiario denunciato verrà identificato con un codice aziendale , costituito dal codice ISTAT del Comune , dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo, georeferenziato e inserito in SIVA.


Autore: Dott.ssa L. Leoni

 

Ultima modifica: Maggio 2013
 

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