È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014 il Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato con oltre un anno di ritardo rispetto al termine previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, attuata con Decreto legislativo 14.8.2012, n. 150.è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.
La versione definitiva è stata approvata il 19 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato/Regioni e definisce gli obiettivi quantitativi, le misure e i tempi richiesti per un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Il PAN si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
d. tutelare i consumatori;
e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
f. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.
Il percorso necessario per conseguire gli obiettivi del Piano si sviluppa in 7 azioni, così definite:
- Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti;
- Informazione e sensibilizzazione;
- Controllo delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- Irrorazione aerea: è vietata ma può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un’emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l’irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente;
- Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aeree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette);
- Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamenti dei relativi imballaggi e delle rimanenze;
- Difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili).
I sette allegati che accompagnano il documento, trattano i seguenti argomenti:
I. Obiettivi formativi specifici per le diverse tipologie di corso (di base e di aggiornamento);
II. Componenti delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti;
III. Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli funzionali;
IV. Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici e requisiti dei Centri di prova;
V. Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici;
VI. Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, trattamenti dei relativi imballaggi e delle rimanenze;
VII. Indicatori.
In base ai diversi ruoli e posizioni di responsabilità, distributori, consulenti e utilizzatori professionali devono aver accesso a sistemi di formazione adeguata, per cui sono disciplinate le procedure di rilascio di certificati che attestano una conoscenza sufficiente in materia e designano le autorità competenti all'organizzazione dei corsi che sono le Regioni e le Province Autonome.
La durata minima dei corsi di formazione per utilizzatori è di 20 ore; i corsi di aggiornamento devono avere la durata di 12 ore.
Le Regioni provvedono affinché per i soggetti destinatari degli obblighi di formazione non si verifichi una duplicazione di adempimenti rispetto a quanto già previsto in materia di prodotti fitosanitari dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fino al 26 novembre 2014 le Autorità regionali e provinciali competenti possono rilasciare e rinnovare “patentini”, che avranno validità fino alla scadenza dei 5 anni, secondo le modalità previgenti.
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali e il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.
Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso.
L'istituzione di sistemi che consentono l'ispezione tecnica periodica delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale, sempre all'interno del piano d'azione nazionale, si integra con la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recepita con D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 124, che modifica la Direttiva 17 maggio 2006, n. 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, relativa alle macchine per l'applicazione dei fitofarmaci, che introduce requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla progettazione, alla costruzione ed alla manutenzione delle macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari.
Misure specifiche sono, inoltre, previste per la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento d'acqua potabili, ad esempio, realizzando fasce di rispetto o aree di salvaguardia ovvero piantumando con siepi i corsi d'acqua superficiali per ridurre l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti irrorati, al drenaggio e al dilavamento.
Diversamente è prevista l'eliminazione o, comunque, la riduzione dell'applicazione di prodotti fitosanitari lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili in prossimità di corsi d'acqua ovvero su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
Molto importante è l’incentivazione dei metodi di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, in particolare, attraverso la difesa integrata, in vista della produzione di colture sane ottenute perturbando il meno possibile gli ecosistemi agricoli e promuovendo meccanismi naturali di controllo degli organismi nocivi.
Il Piano d'azione nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE, stabilisce le modalità con cui intende realizzare la descritta integrazione e le tecniche alternative che devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2014, disegnando fin dall'anno in corso un'agricoltura con tre volti distinti: quella con la difesa integrata obbligatoria, l'altra con la difesa integrata volontaria e l' agricoltura biologica.
La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali.
In merito, l’ultima disposizione attuativa nella Regione Marche è il Decreto del Dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 47 del 11/02/2014 di aggiornamento delle Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 2014.
Autore: Dr. V. Calvaresi
Data di pubblicazione: 4 marzo 2014