Con l’Ordinanza 11 dicembre 2013 recante “Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28-12-2013 il Ministero della Salute ha ulteriormente prorogato, con modifiche, fino al 31 marzo 2015 l’efficacia di quanto dettato dalla precedente Ordinanza 26 agosto 2005.
L’ulteriore proroga è stata determinata dalla necessità di adeguamento ad alcuni riferimenti normativi, quali:
- l’approvazione da parte della Commissione Europea dei “Programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi” di cui alla Decisione 2013/722/UE,
- l’entrata in vigore il 1° aprile 2015 dell’obbligo di indicare il Paese d'origine o il luogo di provenienza per le carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili , in osservanza al Regolamento di esecuzione 1337/2013/UE
- la necessità di attendere l’adozione da parte della Commissione Europea di apposito regolamento recante disposizioni specifiche in materia di biosicurezza.
La principale novità riguarda l’individuazione da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano delle aree in cui sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad elevato rischio di introduzione e diffusione dell’influenza aviaria, in base ai criteri di rischio specificati mentre rimangono invariati i requisiti di tracciabilità delle carni.
Autore: Dr. G. Filipponi
data di pubblicazione: 14 aprile 2014