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Prodotti Fitosanitari: nuova disciplina sanzionatoria relativa all’immissione sul mercato e all’etichettatura

  • 21 maggio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6/5/2014 il Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del Regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

Il provvedimento si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti.

Il Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 entra in vigore il 21 maggio c.a. aggiornando, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e a quasi cinque anni dalla pubblicazione del Regolamento stesso, le sanzioni previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al Regolamento (UE) n. 547/2011.

In pratica, i 18 articoli del provvedimento prevedono una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, variabili da un minimo di 1.000 € a un massimo di 150.000 €, che dovranno essere irrogate dalle autorità regionali competenti e dal Ministero della Salute.

Sono previste, per alcune violazioni, sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato luogo all’illecito o la sospensione dello stesso per un periodo da uno a sei mesi e, in tali casi, il divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nel caso la sanzione amministrativa pecuniaria non sia inferiore a 7.500 € è previsto che l’autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna, nel caso previsto dall'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, possa disporre la pubblicazione di un estratto del provvedimento che applica le sanzioni su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione di tale pubblicazione al Ministero della Salute.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 è aggiornata ogni due anni, con applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute.



Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato o contenuti nell’autorizzazione

Chiunque fabbrica o immette nel territorio dell'Unione europea, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, prescritto dall’art. 52 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, o un prodotto fitosanitario, munito di autorizzazione o permesso, ma di composizione differente rispetto a quella autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 € a 150.000 €, ridotta alla sanzione amministrativa da 1.000 € a 20.000 € se il fatto è di “particolare tenuità”.

Le sanzioni vanno da 40.000 a 150.000 € per il titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo, prescritto dall’art. 52 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, o per il responsabile dell'etichettatura che non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo o non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate.

Invece, per chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo e le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, la sanzione va da 35.000 a 100.000 €.

Anche in questi casi sono previsti elementi di discrezionalità, in quanto le sanzioni possono essere ridotte nei casi "lievi" a 2.000-20.000 €.



Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell'etichettatura

Il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo che non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta, a seguito di modifiche disposte dall’Autorità competente, paga da 5.000 € a 15.000 €; se l'adegua con ritardo ingiustificato, paga invece da 1.500 € a 4.500 €.

Se, invece, le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorità competente sono peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, la sanzione amministrativa va da 40.000 € a 150.000 € e se, in questo caso, c'è un ritardo ingiustificato la multa va da 20.000 € a 35.000 €.



Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte

Chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, paga da 20.000 € a 35.000 €; invece, l’utilizzatore/agricoltore che impiega le scorte esistenti dei suddetti prodotti fitosanitari, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, ha una sanzione amministrativa ridotta, da 1.000 € a 10.000 €.

Il periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte di prodotti revocati o per i quali è stata modificata o non rinnovata l’autorizzazione può essere concesso “solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente”.



Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi

Le sanzioni previste per i trasgressori di questi obblighi sono le più elevate.

Infatti, è prevista una sanzione da 40.000 € a 150.000 € per il titolare di un'autorizzazione che omette di notificare immediatamente al Ministero della Salute qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernente un prodotto fitosanitario, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più i criteri del regolamento.

È prevista la stessa sanzione se l'omissione di notifica al Ministero riguarda le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi.

In questi casi, eventuali ritardi ingiustificati sono puniti con la sanzione amministrativa da 20.000 € a 35.000 €; mentre è prevista una sanzione da 5.000 € a 15.000 € per la mancata segnalazione di fenomeni di inefficacia o di qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente.



Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test e di test e studi su animali vertebrati

Chiunque omette di consultare le informazioni, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, per verificare presso il Ministero della Salute se e a chi sia già stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 € a 15.000 €.

Chi effettua sperimentazione su animali vertebrati anche se sono disponibili altri metodi (o la avvia mentre avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali), è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 € a 150.000 €.

Chiunque, invece, non verifica presso il Ministero della Salute che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 € a 35.000 € e se non informa il Ministero della Salute che non è stato raggiunto l'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il titolare delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, è punito con una multa da 5.000 € a 15.000 €.



Violazione degli obblighi su imballaggio e presentazione e in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari

Chiunque effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore rispetto ad alimenti, bevande o mangimi è punito con la sanzione amministrativa da 40.000 € a 150.000 € e se non aggiunge, ai prodotti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, sostanze per scoraggiarne o impedirne l'ingestione è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 € a 150.000 €.

Chi pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati o lo fa con messaggio privo della frase di cautela “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto” è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 € a 150.000 €.

Se presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, la sanzione amministrativa va da 5.000 € a 15.000 €.

Chiunque include nel messaggio pubblicitario informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti sui possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 € a 50.000 €.

Stessa sanzione per chi include nel messaggio per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase “Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al Regolamento (CE) n. 1107/2009” o pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.

Sanzione invece da 5.000 a 15.000 € per chi include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili o pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta.



Violazione degli obblighi di registrazione

Non meno importanti, da ultimo, le sanzioni per chi non effettua e mantiene correttamente le registrazioni dei dati: i fabbricanti, i  fornitori,  i  distributori,  gli  importatori  e  gli esportatori devono infatti tenere per almeno cinque anni registri sui prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato.

Se non lo fanno, rischiano sanzioni da 3.000 a 10.000 €.

I fabbricanti che omettono di effettuare monitoraggi post-autorizzazione, se richiesti dalle autorità, rischiano multe da 5.000 a 50.000 €.

Infine, l'omessa dichiarazione dei dati di vendita comporta la sanzione da 1.000 a 3.000 €.


 

Autore: Dott. V. Calvaresi
 

Data di pubblicazione: 21 maggio 2014
 

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