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Prodotti Fitosanitari: principale normativa di riferimento

  • 28 maggio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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  • Circolare del Ministero della Sanità n. 17 del 10.06.1995 (G.U. serie generale 145 del 23 giugno 1995) - Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il D.Lgs.n.194 del 17.03.1995, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni.
  • Decreto del Ministero della Salute del 21.07.2004 - Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell’11.09.2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.
  • Regolamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 concernente la registrazione, la valutazione, la autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce la Agenzia Europea per le sostanze chimiche che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 200/21/CE.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2012, n. 109.
  • Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
  • Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
  • Regolamento (UE) n. 491/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, azossistrobina, ciclossidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazolo, fenvalerate, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinato-ammonio, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metossifenozide, penthiopyrad, spinetoram e triflossistrobina in o su determinati prodotti.



Regolamenti applicativi del Regolamento CE 1107/2009

  • Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 542/2011 del 1 giugno 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim".



Ministero della Salute 

 

CONTROLLO UFFICIALE
principale normativa di riferimento

  • DGRM n. 676 del 27 aprile 2009 - DPR n. 290/2001 - Aggiornamento DGR 2080/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell´autorizzazione all´acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "A" comma 2 dell´art. 2 del DPR 290/2001).
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione  del 31 agosto 2012 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.





CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI


I mezzi tecnici più utilizzati in agricoltura per combattere le avversità delle piante e delle produzioni agricole sono quelli chimici, oggi denominati “prodotti fitosanitari" o “pesticidi”, dei quali sono solo una parte insieme ai “biocidi”, di cui al Regolamento n. 528/2012.

Per prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’art. 2 del DPR 290/01, modificato dal DPR 55/2012, si intendono prodotti,  nella  forma  in  cui  sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive (sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali), antidoti agronomici (aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali) o sinergizzanti (possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario) destinati a:

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.


Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 si applica anche a:

- sostanze o preparati, chiamati «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti;

- sostanze o preparati, chiamati «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.


Il D.Lgs. 194/95

e il DPR 290/01

si applicavano, relativamente alla sola autorizzazione all'immissione in commercio, anche ai prodotti volti a proteggere le piante ornamentali e i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra.
Questi prodotti sono stati identificati, ai sensi della Circolare 15 aprile 1999  n. 7, come P.P.O. (prodotti per piante ornamentali). Sono, di fatto, prodotti fitosanitari utilizzabili solamente per il “trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico” e con notevoli agevolazioni nella vendita (sono gli unici prodotti fitosanitari venduti legalmente nei supermercati).
Questi prodotti sono però soggetti a limitazioni nella dimensione dei contenitori e ovviamente nella classificazione tossicologica (non sono ammessi prodotti nocivi o tossici).

L’introduzione dei P.P.O. non ha colmato la lacuna legata alle necessità di utilizzo di prodotti fitosanitari da non professionisti negli orti domestici per uso privato, per i quali era necessario comunque l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati su colture agricole, selezionati solo sulla base della positiva classificazione tossicologica e commercializzati in apposite confezioni con grafica accattivante.

Per colmare questa lacuna, il nuovo Regolamento CE 1107/2009 (autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) e la Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), recepita con Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ha imposto agli Stati membri di creare una nuova categoria di prodotti, con particolari caratteristiche, da destinare all’utilizzo non professionale.

Il Ministero della Salute dovrà stabilire i criteri da seguire nell’autorizzazione di prodotti fitosanitari adatti all’utilizzo non professionale entro il prossimo 26 novembre 2014.

A partire dal 26 Novembre 2015 non potranno più essere commercializzati al pubblico prodotti fitosanitari non espressamente autorizzati per l’impiego da parte di utilizzatori non professionali.






Autore: Dott. V. Calvaresi
 

Data di pubblicazione: 29 maggio 2014
  

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