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Fitosanitari: vendita, commercio e limiti massimi di residuo (LRM) nei prodotti alimentari

  • 29 maggio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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LA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'Italia si colloca a livello europeo tra i Paesi con più elevato consumo di prodotti fitosanitari, anche se attualmente in calo.
Solo per uso agricolo (esiste anche un uso domestico di queste sostanze) in Italia nel 2012 sono state impiegate 134.200 tonnellate di prodotti fitosanitari.

Nel 2012, la quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti in Italia per essere utilizzati nella protezione delle coltivazioni agricole risulta complessivamente in calo del 5,7% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2002, la diminuzione è del 19,8%.

Il 46,2% dei prodotti fitosanitari viene distribuito nelle regioni settentrionali, l‘11,8% in quelle centrali e il 42,1% nel Mezzogiorno.

Un moderato incremento riguarda soltanto i prodotti erbicidi (+0,6%), mentre il calo più consistente è registrato dai prodotti vari (-10,1%), seguiti dai fungicidi (-7,9%) e dagli insetticidi (-2,5%).

Diminuisce sia la quantità di prodotti nocivi, sia di quelli molto tossici e tossici (rispettivamente del 15,6% e 3,8%); i prodotti non classificabili registrano un aumento del 2,4%.

Diminuisce del 12,5% la quantità di principi attivi contenuti nei preparati distribuiti per uso agricolo; tali preparati sono rappresentati per il 59,7%dai fungicidi, per il 10,8% dagli insetticidi e dagli acaricidi, per il 13% dagli erbicidi, per il il 16% dai vari e per lo 0,5% dai biologici.

Si riduce anche la quantità dei principi attivi consentiti in agricoltura biologica e contenuti nei prodotti fitosanitari (-8% rispetto al 2011).

La contrazione dei principi attivi, insieme con quella dei formulati che li contengono, determina anche una riduzione nella concentrazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, che, rispetto al 2011, scende dal 49,6 al 46,1%.

I principi attivi presenti nei prodotti fitosanitari sono, per definizione, biologicamente attivi e costituiscono un potenziale rischio per la salute degli operatori ed altri gruppi di popolazione esposti.

In considerazione di questi aspetti, sono stati stipulati accordi tra Stato, Regioni e Province autonome per l’attuazione di Piani nazionali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari (Accordo 8 maggio 2003, G.U. n. 121 del 27.5.2003), e di monitoraggio e controllo in materia attraverso piani annuali di controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari(Provvedimento n. 67/CSR del 8 aprile 2009).

La Delibera della Giunta Regionale Marche n. 676 del 27 aprile 2009 contiene le disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

  1. I locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari devono essere autorizzati (artt. 21/22 DPR 290/01). Per deposito e vendita di prodotti identificati come P.P.O. non è necessaria l’autorizzazione. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio, al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari deve presentare domanda al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali.
     
  2. Il certificato di abilitazione alla vendita di tutti i prodotti fitosanitari (art. 23 DPR 290/01) e il certificato di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi, (artt. 25/26 DPR 290/01) è rilasciato dal Servizio Decentrato Agricoltura dalla Regione Marche ora Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali, competente per territorio alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano frequentato un corso e abbiano ottenuto una valutazione positiva. Sono esentati dalla prova d’esame le persone in possesso dei titoli di studio previsti dal D.P.R. 290/01 e dalla D.G.R. 676/2009. I certificati di cui sopra hanno una validità di 5 anni, sono rinnovabili a richiesta dei titolari con le stesse modalità del rilascio.
     
  3. Chiunque venda i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico. Tale documento non deve più essere vistato dal Dipartimento di Prevenzione a seguito delle modifiche al DPR 290/01 introdotte dal DPR 55/2012 e ribadite dall’art. 26 D.Lgs. 150/2012.
     
  4. L'acquirente dei Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (ex I e II classe) (comma 6° art.24 del DPR 290/01) all’atto dell’acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione e dell’impiego del prodotto.
    Deve pertanto apporre la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore conforme al modello di cui all'allegato n. 1 del DPR 290/01, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.
     
  5. I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare al Dipartimento di Prevenzione le schede informative sui dati di produzione e vendita utilizzando la modulistica prevista dalla Circolare del 30 Ottobre 2002 del Min. Politiche Agricole e Forestali.


Tali schede devono contenere tutte le informazioni previste dall’Art. 42 del D.P.R. 290/01.
 
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, trasmette ogni anno, entro il mese di maggio, i dati di cui sopra al Servizio Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (S.I.A.N. MIPAAF).

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2012 (Art. 16 Dati di produzione, vendita e utilizzazione, in sostituzione dell’art. 42 DPR 290/01), le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), la scheda informativa sui dati di vendita, secondo modalità tecniche che saranno definite dal MIPAAF. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.


L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU COMMERCIO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUO (LMR) NEI PRODOTTI ALIMENTARI

Nel 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha adottato il Provvedimento n. 67/CSR del 8 aprile 2009

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: “Adozione del Piano di controllo sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013”.

Successivamente, la Regione Marche ha adottato, con Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 106/VSA_04 dell'8/6/2009, il Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2009-2013.

I Campionamenti per la verifica dei residui di prodotti fitosanitari sugli alimenti sono effettuati secondo le indicazioni e il programma stabilito nel Decreto Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 36 del 14/03/2014 Piano regionale di campionamento per il triennio 2013-2015 di cui al DDPF n. 59 del 04/04/2013 - modifica allegati A-B-F-G-H-J-M.

Il Decreto modifica l’allegato F, che riporta il programma di campionamento regionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale e animale, redatto sulla base delle indicazioni del Decreto del Ministero della Sanità del 23 dicembre 1992 e del Regolamento CE n. 788/2012.


In tale programma sono contenuti:

• i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare per ciascuna Area Vasta dell’ASUR Marche;

• i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;

• i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.

I prodotti alimentari non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive  nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.

I limiti massimi di residui, espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell’autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un’esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti.

Dal 1° settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione armonizzati a livello UE, fissati dal Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 marzo 2005) e dai collegati Regolamenti (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 1° marzo 2008), n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 marzo 2008) e n. 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 agosto 2008).

Tali Regolamenti, direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell’Unione europea, definiscono LMR “armonizzati”, da utilizzare pertanto contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità europea, consentendo così di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei, di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali tra gli Stati Membri e tra i Paesi terzi e la Comunità, nonché di conseguire un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.


Le finalità principali del Regolamento CE n. 396/2005 sono:

• fissare a livello comunitario i limiti massimi di residui delle sostanze attive contenute nei prodotti alimentari;

• unificare i provvedimenti comunitari (direttive 76/895/CEE,86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE) e nazionali, adottare criteri di valutazione del rischio (acuto e cronico) condivise ed uniformi secondo le più recenti linee guida (tutela dei diversi gruppi vulnerabili, azione combinata di più residui, ecc.);

• eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali causati da limiti nazionali differenti adottati dai diversi Stati Membri.


Gli allegati II e III di detto regolamento riportano per le singole sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari i valori di livelli massimi di residui fissati a livello comunitario nelle/sulle  diverse matrici alimentari elencate nell’allegato I dello stesso regolamento.
L’allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 riporta l’elenco delle sostanze attive per le quali non è necessario fissare valori di LMR.
I LMR riportati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005, nonché l’elenco delle sostanze attive riportato nell’allegato IV dello stesso regolamento, sono stabiliti a livello comunitario anche a seguito di valutazione scientifica svolta dall’EFSA, sulla base della documentazione presentata da soggetti interessati al settore (imprese, importatori, organizzazioni, ecc.).

I valori di LMR possono essere anche modificati a seguito di revisione comunitaria.

La fissazione e la modifica dei valori di LMR vengono attuati con l’emissione di regolamenti comunitari che vanno a modificare gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005.

I valori di LMR fissati con il Regolamento (CE) n. 396/2005 e le successive modifiche possono essere consultati sul sito dell’Unione Europea.

Tale regolamento è una norma specifica che integra le norme fondamentali applicabili agli alimenti per uso umano e animale, fissate dal Regolamento CE n. 178/2002.






Autore: Dott. V. Calvaresi
 

Data di pubblicazione: 29 maggio 2014
   

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