NOTE PER L’UTILIZZO E GLI UTILIZZATORI
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, devono:
- conservare in modo idoneo le fatture di acquisto e le copie dei moduli di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi;
- conservare presso l’azienda un registro (“Registro dei trattamenti” o “Quaderno di campagna”) sottoscritto dall’utilizzatore dei trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 42 e secondo le modalità applicative della Circolare 30.10.2002 del MIPAAF.
Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (attualmente ancora classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati).
Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha introdotto una serie di modifiche nella gestione del Registro dei Trattamenti, reso obbligatorio dal DPR 290 del 23 aprile 2001.
Nella Regione Marche il modello di Registro dei Trattamenti, è stato approvato con DGRM n. 232 del 27/02/2012.
Il registro dei trattamenti deve riportare i dati anagrafici dell’azienda la denominazione della coltura trattata e l’estensione in ettari, il prodotto utilizzato, la quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri e l’avversità per cui è stato effettuato il trattamento.
Tutti i trattamenti effettuati in azienda con i prodotti fitosanitari (classificati e non classificati) devono essere annotati entro il periodo di raccolta o al massimo entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
Il registro dei trattamenti va compilato anche quando il trattamento è effettuato per la difesa dei prodotti immagazzinati. La compilazione del registro spetta al titolare dell’azienda, ma può anche essere compilato dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari, (il titolare deve comunque sottoscriverlo al termine dell’anno solare), dai Centri di assistenza agricola (CAA) o da altri soggetti appositamente delegati (in forma scritta) dal titolare. Nel caso che il trattamento venga effettuato dal contoterzista lo stesso dovrà rilasciare apposito modulo, oppure in alternativa annotare l’operazione direttamente nel registro dell’azienda controfirmando l’annotazione.
Si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti per la corretta tenuta del registro:
• il registro dei trattamenti va conservato in azienda insieme con le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e con copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione molto tossico, tossico e nocivo, per 3 anni (disposizione entrata in vigore già dal giugno 2011 in applicazione alla Regolamento CE 1107/2009);
• il registro dei trattamenti può essere costituito da un unico modulo aziendale che riporta in ordine cronologico l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle varie colture, oppure da una serie di moduli uno per ogni singola coltura;
• non è più obbligatoria l’annotazione delle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
• il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra agricolo;
• sono esentati dalla compilazione del registro solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari in orti e giardini familiari destinati esclusivamente all’autoconsumo;
• per coloro che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti è prevista una sanzione da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è prevista la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca del patentino.
LA LOTTA/DIFESA INTEGRATA
Combattere gli organismi nocivi con la lotta integrata è l’indicazione che viene dalla normative europee.
La lotta integrata consiste nella difesa delle colture che impiega mezzi chimici, biologici, agronomici, fisici, biotecnologici e genetici.
Si basa su appropriate tecniche colturali e sull’utilizzo di tutte le tecniche disponibili da affiancare alla difesa chimica tradizionale.
È un sistema di controllo degli organismi dannosi volto a razionalizzare ed ottimizzare la difesa delle colture.
Dal primo gennaio 2014 la difesa integrata è diventata obbligatoria per tutte le aziende agricole, ai sensi del Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150,m recepimento della Direttiva 2009/128/UE.
I punti fondamentali della lotta integrata comprendono:
• conoscere la biologia dei parassiti più frequenti;
• effettuare accurati monitoraggi nei periodi a rischio per individuare tempestivamente i parassiti;
• verificare la presenza e la densità dei nemici naturali;
• valutare l’intervento in base ad una soglia di danno o d’intervento;
• scegliere il momento più opportuno per effettuare i vari tipi di interventi.
La lotta integrata si realizza con appropriate tecniche colturali (rotazioni, concimazioni equilibrate, ecc.); dando priorità agli interventi biologici, biotecnologici, fisici e meccanici; in caso di trattamenti chimici, scegliendo il formulato meno tossico e più selettivo; introducendo nuove metodologie o strategie di difesa innovative (es. confusione disorientamento sessuale).
La Direttiva 2009/128/UE, recepita con Decreto legislativo 150/2012 istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.
La Direttiva europea sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che si prefigge la salvaguardia dell’uomo e ambiente, introduce novità relative:
• formazione
• dispositivi per l’ambiente
• controllo delle irroratrici
• misure per la manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, dei contenitori e delle rimanenze
• difesa integrata e biologica
Gli aspetti applicativi previsti dalla Direttiva sono contenuti nel Piano d’azione nazionale (P.A.N.), adottato con Decreto 22 gennaio 2014.
Il P.A.N. promuovere un uso “sostenibile” dei prodotti fitosanitari attraverso l’adozione di strategie difesa integrata e dell’agricoltura biologica.
Autore: Dott. V. Calvaresi
Data di pubblicazione: 29 maggio 2014