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Politica Agricola Comune (PAC): applicazione del regime di condizionalità nella Regione Marche con DGR 596/2014

  • 12 giugno 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 19 maggio 2014 è stata emanata la Delibera della Giunta Regionale delle Marche 596 /2014 che riguarda l'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) per l'annualità 2014 e sostituisce la DGR 232/2012,in vigore nei due anni precedenti.

Il regime di condizionalità, previsto dal Regolamento Ce 1782/2003, subordina strategicamente il pagamento integrale degli aiuti diretti agli agricoltori al rispetto di CRITERI di GESTIONE OBBLIGATORI (requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare e benessere e salute degli animali) e delle norme relative alle BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE e AMBIENTALI.


Nell'allegato A vengono riportati i Criteri Applicativi del Regime di Condizionalità:

Nell'Elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatori viene preso in considerazione il campo di condizionalità Sanità Pubblica e salute degli animali per quanto riguarda l'identificazione e registrazione degli animali, in particolare con i seguenti atti:

  • Atto A6: descrizione degli impegni da assolvere da parte delle aziende agricole con allevamenti suinicoli,  ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010;
  • Atto A7: descrizione degli impegni da assolvere da parte delle aziende agricole con allevamenti Bovini e Bufalini ai sensi del Regolamento Ce 1760/2000;
  • Atto A8: descrizione degli impegni da assolvere da parte delle aziende agricole con allevamenti Ovi-Caprini ai sensi del Regolamento Ce 21/2004



Nell'Elenco B viene preso in considerazione il campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, in particolare i seguenti atti:

  • Atto B9: Prodotti Fitosanitari: vanno registrati sul Registro dei Trattamenti e Fertilizzanti (quaderno di Campagna) e la compilazione spetta a tutte le aziende agricole; un fac-simile è previsto all'allegato B della DGR 159/2014, ma può essere utilizzato anche un modello diverso purchè contenga le informazioni ivi previste.
    Il registro è anche efficace come base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Regolamento Ce 183/2005, così come concordato con la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
  • Atto B10: le aziende (gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote e anguille), conigli, selvaggina d'allevamento, e/o i produttori di latte vaccino, uova e miele) devono rispettare gli impegni e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 158/2006  che riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
  • Atto B11: vengono esplicitamente descritti gli impegni che devono rispettare gli agricoltori ai sensi del Regolamento Ce 178/2002  e del complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare; a tal fini si distinguono i seguenti settori per la produzione primaria:
    - produzioni animali;
    - produzioni vegetali;
    - produzione di latte crudo;
    - produzione di uova;
    - produzione di mangimi o alimenti per animali.
  • Atto B12: applicazione degli impegni previsti dal Regolamento 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo, l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, dietro indicazione dei Medici Veterinari pubblici competenti per territorio;
  • Atto B13: rispetto degli adempimenti e divieti previsti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 274/2006 relativo alle misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
  • Atto B14: rispetto degli adempimenti e divieti contenuti all'articolo 2 del D.P.R 362/1996 relativo alla introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
  • Atto B15: rispetto dell' art. 3 del Decreto legislativo 225/2003 relativo alle misura di lotta ed eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;
     


Nell'Elenco C viene preso in considerazione il campo di condizionalità Benessere Animale, in particolare i seguenti atti: 

  • Atto C16: le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 126/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli;
  • Atto C17: le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 122/2011 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce norme minime per la protezione dei suini;
  • Atto C18: le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 146/2001 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

  

Per saperne di più:

DGR 596 del 19/05/2014 - regime di condizionalità della PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Politica Agricola Comune

Ministero della salute: Anagrafi Zootecniche

Ministero della Salute: Banca Dati dei Prodotti Fitosanitari






Autore: Dott.ssa S. Martino
 

data di pubblicazione: 10 giugno 2014  

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