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Allerta diossina nei mangimi: ulteriori chiarimenti operativi dal Ministero della Salute

  • 10 luglio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 25 giugno 2014, la nota 0026089-P25/06/2014 DGSAN  ha integrato le prime disposizioni operative già diffuse con nota prot 0013173-20/06/2014-DGSAF-COD_UO-P del 20.06.2014.ribadendo il principio che solo gli animali  alimentati con mangimi sospetti di contaminazione con diossina sono oggetto di blocco della movimentazione e/o commercializzazione.

Nell’atto del 25 giugno scorso viene inoltre specificato che le carni, il latte e le uova oggetto di blocco (provenienti cioè dagli animali alimentati con mangimi sospetti di contaminazione) possono essere analizzate su richiesta dell’Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.) a proprie spese e previo accordo con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la definizione dei tempi di risposta.

Sono poi riportate le procedure per il corretto campionamento delle matrici alimentari da sottoporre ad analisi ai sensi del Reg. (UE) 589/2014 del 2 giugno 2014 e vengono fornite istruzioni operative sullo sblocco dei capannoni e/o allevamenti degli animali i cui prodotti analizzati (carne, latte e uova) sono risultati conformi alla normativa.

Lo stesso Ministero della Salute, in data 4 luglio 2014, con nota 0014129-04/07/2014-DGSAF-DGSAF-P , a seguito degli esiti favorevoli dei campioni ufficiali fatti nel granturco oggetto dell’allerta, nel latte e nelle uova provenienti da animali alimentati con granturco sospetto di contaminazione,  ha ribadito per i mangimi quanto già disposto con la prima nota 0013173 del 20/06/2014, mentre per il latte e per le carni suine provenienti da animali alimentati con mangimi composti con una percentuale di granturco ucraino superiore o uguale al 32 %, sono state revocate le prescrizioni contenute nella nota del 20 giugno 2014.

Il documento ministeriale del 4 luglio 2014 contiene poi delle novità per quanto riguarda le carni suine provenienti da animali alimentati con mangimi contenenti granturco ucraino in quantità superiore al 50%.
In tal caso all’O.S.A. viene consigliato di rispettare un tempo di attesa di 42 giorni prima di inviare gli animali al macello,calcolati a partire dal giorno della sospensione della somministrazione di tale tipologia di mangimi.

Le carni avicole ed uova provenienti da animali alimentati con mangimi composti con una percentuale di granturco ucraino superiore o uguale al 32 % potranno invece essere liberalizzate solo dopo un esito analitico favorevole secondo le modalità di campionamento già stabilite nella nota del 25 giugno 2014.

Fonte

Nota del Ministero della Salute  0026089-P25/06/2014 DGSAN del 25/06/2014 (riservata agli operatori sanitari ASUR Marche provvisti di credenziali)

Nota del Ministero della Salute 0014129-04/07/2014-DGSAF-DGSAF-P del 4 /07/2014 (riservata agli operatori sanitari ASUR Marche provvisti di credenziali)

Leggi il comunicato stampa n.96 del Ministero della salute del 10 luglio 2014

Autore: Dott. S. Tartari

Data di pubblicazione:: 10 luglio 2014
 

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