Con nota ministeriale n. 23033 del 5 giugno 2014 il Ministero della Salute ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di esposizione all’aperto di prodotti alimentari venduti su aree pubbliche, avvalorando quanto già esplicitato con la nota ministeriale prot. 0023531- P-06/08/2009 , già inviata in risposta ad un quesito della Regione Marche sullo stesso tema.
La nota 5 giugno 2014 ribadisce che i requisiti igienico-sanitari previsti per i prodotti alimentari venduti su aree pubbliche sono disciplinati dall’ Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 : in tale norma sono dettagliati i necessari requisiti specifici per le aree pubbliche (art. 2) le costruzioni stabili(art.3), i negozi mobili (art.4) ed i banchi temporanei( art.5).
Fermo restando che l’allestimento delle aree pubbliche è di sola competenza comunale, nel tempo alcuni comuni hanno disciplinato la materia nell’ambito dei propri territori, con l’emanazione di regolamenti interni.
La successiva applicazione della normativa europea denominata "pacchetto igiene" ed in special modo del Reg CE 852/2004, ha ampliato la materia prevedendo l’applicazione di procedure di autocontrollo da parte dell’operatore del settore alimentare che è il garante della sicurezza degli alimenti commercializzati.
In particolare l’operatore deve rispettare i requisiti generali previsti dal Cap. III del suddetto regolamento per quanto attiene specificatamente “alle strutture mobili e/o temporanee quali padiglioni, chioschi di vendita , banchi di vendita autotrasportati “
Pertanto nella nota recente si riafferma che la vendita di alimenti su aree pubbliche è regolata , indifferentemente, dal Reg CE 852/04 , basato sui principi dell’autocontrollo, dall’ Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 , fondata sui requisiti igienico-sanitari, e da eventuali regolamenti locali e specifici in materia. Tali materie possono coesistere ed integrarsi tra loro a garanzia della Sicurezza Alimentare.
Autore: Dott.ssa G. Ciccaleni
Data di pubblicazione:11 luglio 2014