In data 24 Giugno 2014 il Ministero della Salute con nota 5870/24/06/2014, trasmessa nella Regione Marche con Nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.D/2-3/6035 del 01/07/2014 Reg. UE 218/2014 - animali macellati d'emergenza (visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) ha fornito indicazioni applicative in riferimento agli animali macellati d’urgenza secondo le nuove disposizioni del Regolamento (UE) n. 218/2014.
In particolare la nota evidenzia come la visita sanitaria ante-mortem degli animali che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, può essere svolta anche da un Medico Veterinario libero professionista; il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato, potendo anche, nel rispetto dei principi di biosicurezza e prevenendo la contaminazione delle carni, caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi.
Inoltre, nelle macellazioni di cui sopra, il Medico Veterinario al macello deve procedere sistematicamente al prelievo, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l’esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l’esame batteriologico al fine di emanare il giudizio di idoneità delle carni al consumo.
Infine, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 218/2014 che ha soppresso alla sezione I, capo III, il punto 7 del Regolamento 854/2004, per le carni degli animali macellati d’urgenza, dichiarate idonee al consumo umano, non sussiste più l’obbligo di uno speciale bollo sanitario né la restrizione alla commercializzazione in ambito nazionale.
Autore Dr. M. Canalini
Ultimo aggiornamento 30/07/2014