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Sottoprodotti di origine animale: novità dal Regolamento n.592/2014

  • 18 luglio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il livello di tali rischi e fissa prescrizioni per il loro uso sicuro e il loro smaltimento.

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione  stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all'uso e allo smaltimento dello stallatico.

Nell’ambito dello stallatico è ricompreso il letame di pollo, il cui uso come combustibile negli impianti di combustione è stato giudicato sicuro dalla Commissione  Europea.

Al fine di permettere l’uso del letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione, il Regolamento (UE) n. 592/2014 modifica il Regolamento (UE) n. 142/2014 stabilendo prescrizioni aggiuntive in materia di tutela della salute e dell'ambiente per questo uso specifico, al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L’articolo modificato è l’articolo 6 in modo da introdurre ulteriori prescrizioni per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione.

Il rispetto da parte degli operatori di alcune norme ambientali introdotte dal Regolamento (UE) n. 592/2014 deve essere verificato da o per conto dell'autorità competente. Sono state quindi introdotte prescrizioni (modificato l’allegato XVI del Regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla combustione di grassi animali e letame di pollame come combustibile.



Autore Dott.A. Baiguini 


Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2014

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