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Alimenti congelati di origine animale: indicazioni previste dal Regolamento (UE) 16/2012

  • 17 luglio 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Regolamento (UE) n.16 dell’11 gennaio 2012 ha modificato l’allegato II del Reg. Ce 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano, partendo dal concetto che se questi alimenti riportano la data iniziale di congelamento gli Operatori del settore alimentare (OSA) sono in grado di valutarne meglio l’idoneità al consumo umano.

Prima della fase di etichettatura per il consumatore finale (in conformità della Direttiva 2000/13/CE) o della loro ulteriore trasformazione, gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano devono riportare le seguenti informazioni:

  • la data di produzione (la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse; la data di uccisione per la selvaggina; la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici; la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, per qualsiasi altro alimento di origine animale);
  • la data di congelamento, se diversa dalla data di produzione.

Se un alimento è prodotto a partire da materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, vanno rese note le date meno recenti.

La scelta della forma più idonea con cui riportare le informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all' OSA a cui vengono forniti gli alimenti.


Con Nota del Ministero della Salute 24990 del 10 luglio 2012 (trasmessa dalla Regione Marche con Nota D.P.F. VSA prot.D/13/8169 del 27/07/12, nota riservata agli operatori sanitari ASUR Marche provvisti di credenziali) sono stati forniti chiarimenti applicativi del Regolamento (UE) n.16 dell’11 gennaio 2012, in particolare:

  • negli alimenti di origine animale congelati vanno inclusi anche i surgelati (come definiti dalla Direttiva CEE 89/108);
     
  • per “Nuovo ciclo di produzione” si intende che una volta che un prodotto ha subito un trattamento (dall’art. 2 del Reg 852/2004: “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essicazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”) inizia un nuovo ciclo ai fini delle informazioni che devono essere fornite;
     
  • i prodotti non sono considerati “trattati” se sono stati sottoposti solo a: divisione, separazione, sezionatura, affettatura, disosso, tritatura, scuoiatura, frantumazione, taglio, pulitura, rifilatura, decorticazione, macinatura, refrigerazione, congelamento, surgelazione o scongelamento;
     
  • per “Ulteriore trattamento” degli alimenti congelati di origine animale si intende che se l’alimento viene scongelato e trasformato (ad esempio affumicato) non è più necessario mettere a disposizione del successivo OSA l’informazione sul congelamento.
    Se questo alimento trasformato viene di nuovo congelato, non etichettato per il consumatore finale e spedito al successivo OSA, le date di produzione e congelamento devono essere rese disponibili (“Nuovo ciclo”).

Viene fornita nella stessa nota una tabella esemplificativa sulle modalità di applicazione dei requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale.


Con Nota del Ministero della Salute 28486 del 9 agosto 2012 (trasmessa nella Regione Marche con Nota D.P.F. VSA prot.D/13/8762 del 16/08/12, nota riservata agli operatori sanitari ASUR Marche provvisti di credenziali) sono stati forniti ulteriori chiarimenti per l’applicazione del Regolamento (UE) n.16 dell’11 gennaio 2012.
In tale nota viene precisato che con Rettifica del Reg. 16/2012 pubblicata su GU L 115 del 27/04/2012 è chiarito che le date di produzione e congelamento non vanno necessariamente riportate sul prodotto o sui documenti di scorta, ma vanno messe a disposizione dell’ OSA a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, all’autorità competente.

Sempre in tale nota è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n.16 dell’11 gennaio 2012 il commercio al dettaglio, e quindi i prodotti consegnati al consumatore finale, a esercizi di ristorazione, mense di aziende e istituzioni, ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, negozi, centro di distribuzione per supermercati e punti di vendita all’ingrosso (art. 3 Reg. 178/2002).
Inoltre non si applica agli alimenti composti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. 





Autore: Dott.ssa S. Martino
 

data di pubblicazione: 17 luglio 2014  

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