Con l’adozione dei Regolamenti UE N. 633 e N. 636 del 13.06.2014, la Commissione Europea ha modificato l’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e l’allegato I del Regolamento (CE) 854/2004 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l’ispezione post mortem di selvaggina selvatica.
Ha adottato inoltre un Modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata per accompagnare partite spedite verso gli Stati membri.
Dai controlli eseguiti presso gli Stati membri infatti, è risultato che la vendita di selvaggina selvatica grossa non scuoiata da un sito di caccia a un centro di lavorazione della selvaggina abilitato, situato nel territorio di un altro Stato membro, costituisce una prassi diffusa che interessa una parte considerevole della carne di selvaggina selvatica dell’Unione.
Detta prassi ha generato incertezze sull’applicazione pratica delle disposizioni in vigore del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del Regolamento (CE) 854/2004 nonché la necessità di garantire un adeguato livello di controlli ufficiali all’origine.
Per tali motivazioni, il nuovo Regolamento UE N. 633/2014, con gli allegati I e II, va a modificare i contenuti dei Regolamenti (CE) n. 853 e 854/2004.
In particolare all’allegato III, sezione IV, capitolo II del Regolamento (CE) n. 853, il punto 8 viene sostituito dal seguente:
"8. Inoltre, la selvaggina grossa non scuoiata può:
a) essere scuoiata e commercializzata solo a condizione che:
i) prima dello scuoiamento sia immagazzinata e lavorata separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sia congelata
ii) dopo lo scuoiamento sia sottoposta ad un ispezione finale presso un cemtro di lavorazione della selvaggina a norma del Regolamento (CE) n.854/2004
b) essere spedita a un centro di lavorazione della selvaggina situato in altro Stato membro soltanto se accompagnata nel corso del trasporto da un certificato conforme al modello che figura all’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n.636/2014, rilasciato e firmato da un Veterinario ufficiale, che attesti la conformità alle prescrizioni di cui al punto 4 per quanto riguarda ove del caso la disponibilità di una dichiarazione e l’accompagnamento delle relative parti della carcassa
In applicazione dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 89/662/CEE, nel caso di trasporto verso un centro di lavorazione della selvaggina vicino alla zona di caccia situato in un altro Stato membro, non è necessario un certificato di accompagnamento, bensì la dichiarazione della persona formata di cui al punto 2, tenendo conto dello status di polizia veterinaria di cui gode lo Stato membro di origine in fatto"
Per quanto attiene al Regolamento (CE) 854/2004, all’allegato I, sezione IV, capo VIII, parte A del regolamento, è aggiunto il seguente punto 2 bis:
“2 bis - A norma dell’allegato III,sezione IV,capo II ,punto 8 ,lettera b) del Regolamento (CE) 853/2004il veterinario ufficiale deve accertare che la selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, sia accompagnata nel corso del trasporto dal territorio di un altro Stato membro al centro di lavorazione della selvaggina da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) ) n.636/2014 della Commissione o dalle apposite dichiarazioni. Il veterinario ufficiale è tenuto a prendere in considerazione il contenuto del certificato o delle dichiarazioni di cui sopra”.
Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n.636/2014 che integra i contenuti del succitato Regolamento UE N. 633/2014, prevede in allegato un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata per accompagnare partite spedite verso gli Stati membri.
Il certificato previsto dall’Articolo 1 attesta che una dichiarazione scritta sull’esame effettuato da una persona formata, se del caso, e le parti pertinenti della carcassa accompagnano la partita in conformità ai contenuti del Regolamento (CE) 853/2004.
Autore: Dott. C. Benedetti
Data di pubblicazione: 22 luglio 2014