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Regolamento UE 653/2014: la Comunità Europea introduce l’identificazione elettronica nei bovini

  • 4 agosto 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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L'identificazione elettronica (EID) è un sistema che è già stato introdotto nel territorio dell'Unione per altre specie animali e, tra gli animali da reddito, è attualmente obbligatorio per gli ovini e i caprini, in base a quanto previsto dal Regolamento CE 21/2004.

Grazie al Regolamento (UE) 653/2014 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L189 del 27 giugno 2014), la Commissione intende introdurre gradualmente lo stesso sistema anche per i bovini, proponendosi di contribuire alla concretizzazione delle principali strategie dell'Unione finalizzate ad obiettivi chiave, compresa quella per Europa 2020: per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività”.

Alcuni Paesi terzi, infatti, hanno già istituito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione elettronica, pertanto il passaggio all'EID dei bovini nell'Unione sarebbe altamente auspicabile, in termini di concorrenza e snellimento delle procedure amministrative.

Per ottenere ciò, il Regolamento (CE) n. 1760/2000 é stato modificato ed ampliato dal citato Regolamento (UE) 653/2014 nella parte che si riferisce ai possibili mezzi di identificazione utilizzabili, ed infatti aprendosi all’innovazione, consentirà finalmente l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali.

Parimenti all’Allegato I del Regolamento (UE) 653/2014, che riporta l’elenco dei mezzi di identificazione ufficiali consentiti, al comma a) marchio auricolare convenzionale, a decorrere dal 18 luglio 2019 si aggiungeranno i commi:

b) identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico
c) identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale
d) identificatore elettronico sotto forma di transponder iniettabile

Poiché l'introduzione delle relative disposizioni comporterà inevitabilmente investimenti da parte dei Paesi europei, è stato previsto un periodo di transizione di cinque anni per consentire il tempo necessario e utile a giungere pronti ed attivi al18 luglio 2019.
Da quella data difatti gli Stati Membri dovranno garantire che siano ultimate le infrastrutture necessarie che permetteranno l'identificazione  ufficiale degli animali sulla base di un identificatore elettronico.
Allo stesso modo i governi dovranno provvedere affinchè siano istituiti appositi percorsi formativi per gli operatori del settore che saranno chiamati ad applicare le nuove procedure.

Fino al 18 luglio 2019 i marchi auricolari attualmente in uso continueranno a rappresentare l'unico sistema consentito di identificazione dei bovini.


Criterio di volontarietà
Diversamente dall’obbligatorietà imposta per gli ovi-caprini dal Regolamento CE 21/2004,dal 18 luglio 2019, gli Stati membri potranno introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico quale uno dei due mezzi di identificazione.

Si è ritenuto infatti che rendere il sistema elettronico obbligatorio in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori, ne usufruiranno viceversa alcune categorie di detentori che potranno trarne vantaggi economici (ad esempio gli allevatori dediti al commercio internazionale).

Nell'Unione sussistono infatti sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore molto diversificate, è perciò opportuno consentire a ciascuno Stato membro di rendere l'EID obbligatoria nel proprio territorio solo a seguito di attenta valutazione di tutti questi fattori, compreso l'impatto sui piccoli produttori, sentito inoltre il parere delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine.


Economicità e semplificazione
Con la messa in atto di questa strategia la Commissione si propone di migliorare l'attuale sistema di identificazione e registrazione in uso e di semplificare gli obblighi di informazione (registri delle aziende e documenti individuali dei bovini) suggerendo di mettere in atto uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini.

Tale scambio, con l’avvento dell’EID, comporterebbe l'inserimento dei dati in tempo reale consentendo alle autorità e agli operatori notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro amministrativo per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle banche dati informatizzate.
Questo snellirebbe, nel contempo, i processi di tracciabilità, grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda, nonché alla segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata.

L'uso dell’EID dovrebbe consentire inoltre di semplificare ed automatizzare la gestione dei contributi destinati agli allevatori europei.




 

Autore: Dott. G. Iacchia

Data di Pubblicazione: 4 agosto 2014 

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