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Sottoprodotti di origine animale: gli impianti di biogas esclusi dall’obbligo di riconoscimento

  • 21 agosto 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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L’articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009 stabilisce che gli operatori del settore dei sottoprodotti devono assicurare che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle Autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una serie di attività elencate nelle lettere da a) a j).
Alla lettera g) del suddetto articolo si legge che ricadono nell’ambito degli impianti per cui è previsto il riconoscimento quelli che trasformano i sottoprodotti di origine animali e/o i prodotti derivati in biogas o compost.

Le linee guida nazionali per l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 stabiliscono che sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all’Allegato 2  “elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009”.

Le stesse linee guida chiariscono che alcune tipologie di impianti di biogas sono escluse dall’obbligo di riconoscimento di cui all’art. 24, comma 1, lett.g) del Reg. CE 1069/2009.

Il Ministero della Salute con la nota prot. n. 26447 del 27 giugno 2014, trasmessa dalla Regiona Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/11-2/6152 del 03/07/14 Esclusione dal riconoscimento di cui all'art.24, comma 1, lettera g) del Reg. CE 1069/2009 per impianti a biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento), fornisce indicazioni aggiuntive in tema di deroga degli impianti di biogas dal riconoscimento 1069/2009.

La nota Ministeriale chiarisce che oltre agli impianti:

- annessi ad aziende agricole che introducono stallatico (materiale di categoria 2) da animali allevati nell’azienda e in aziende consorziate;

- annessi ad aziende lattiero-casearie che introducono sottoprodotti ottenuti dal trattamento e dalla trasformazione del latte (materiale di categoria 3);

l’esonero dall’obbligo di riconoscimento può essere esteso anche al caso particolare, non contemplato nelle esclusioni di cui sopra, di un impianto di biogas, annesso ad azienda agricola con relativo impianto di caseificazione, che trasforma stallatico e sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuto dagli animali presenti in azienda.



per saperne di più:

leggi il Regolamento CE 1069/2009

leggi le linee guida nazionali per l’applicazione del Reg. CE 1069/2009

leggi la nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/11-2/6152 del 03/07/14 Esclusione dal riconoscimento di cui all'art.24, comma 1, lettera g) del Reg. CE 1069/2009 per impianti a biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento).

VeSA Marche - I Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.)





Autore: Dr. A. Baiguini


Data di pubblicazione 21 agosto 2014

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