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Riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato oli e grassi: indicazioni per le Autorità competenti.

  • 25 agosto 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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A seguito dell’Audit del Food and Veterinary Office - FVO svolto in Italia a Febbraio 2014 relativo all’applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) N. 225/2012 della Commissione del 15 marzo 2012 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina il Ministero della Salute, con nota 0013846–02/07/2014–DGSAF–COD_UO-P, trasmessa dalla Regione Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/4/6607 del 15/07/14 Audit FVO in Italia relativo all'implematazione dei requisiti di cui al Regolamento UE 225/2012 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento), ha invitato le Regioni a realizzare un piano d’azione per ogni raccomandazione elencata nel report DG (SANCO)/2014-7037.

In particolare gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) che devono essere “riconosciuti” ai sensi del articolo 10 (paragrafo 3) del Regolamento CE 183/2005 sull’igiene dei mangimi, saranno sottoposti a verifica del possesso di tutti i requisiti previsti secondo procedure, realizzate dalle Autorità Competenti, che prevedano l’utilizzo della lista di riscontro (check-list attività 7 - estratto a cura della Redazione) contenuta nell’Addendum 2013 al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2012-2014 e delle indicazioni contenute nelle nota del Ministero della Salute 0017029 del 19/09/2012 e con nota del Ministero della Salute 0024036 del 16/12/2013 trasmessa dalla regione Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/4-1bis/12449 del 17/12/13 Circolare applivativa Reg. UE 225/2012 modifica allegato II reg. CE 183/2005 riconoscimento stabil. producono mangimi derivati degli oli vegetali (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento).

Viene inoltre precisato che le Autorità regionali, ove lo ritenessero necessario, potranno sottoporre a nuova valutazione i riconoscimenti già rilasciati.

Un altro aspetto evidenziato nel report del Food and Veterinary Office - FVO è la mancanza, in alcuni casi, nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti di tutte le attività che in essi vengono svolte.
Tale elenco viene aggiornato sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni che sono state quindi sollecitate ad aggiornare i dati in loro possesso.
Si tratta di una questione di non poco conto in quanto, il quadro incompleto delle attività svolte negli stabilimenti riconosciuti compromette la piena capacità di programmazione dei controlli da parte delle Autorità Competenti e nello stesso tempo non fornisce agli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) garanzie sul fatto che le materie prime per mangimi provengano da fonti appropriate.

La nota Ministeriale riferisce  poi di un accordo tra il Ministero della Salute e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali addetti alla ricerca della diossina negli oli, nei grassi e nei mangimi in genere, che dovranno emettere gli esiti analitici entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni.
Viene inoltre raccomandato agli addetti ai campionamenti di non eccedere le 48 ore fra il prelievo del campione (che dovrebbe essere fatto nei primi giorni della settimana lavorativa) e la consegna al laboratorio.

L’ultima raccomandazione riguarda l’etichettatura degli oli e dei grassi provenienti dagli stabilimenti riconosciuti posti sotto il controllo degli operatori del settore dei mangimi che deve indicare chiaramente non solo la destinazione di tali prodotti all’alimentazione animale ma qualsiasi altra destinazione o uso diversi dall’uso mangimistico quali la combustione, l’utilizzo tecnico, lo smaltimento etc.

Sebbene non oggetto di raccomandazione, nel report della Food and Veterinary Office - FVO viene fatto notare alle Autorità competenti che la deroga dall’obbligo di controllo delle partite di oli e grassi in ingresso, di cui si avvalgono gli Operatori del Settore Mangimi (OSM), qualora esse siano state controllate all’origine e se può essere assicurato che nel proprio stabilimento non c’è un aumento della contaminazione con diossina, non è in linea con il Regolamento CE 183/2005.
Infatti, secondo gli ispettori del Food and Veterinary Office - FVO le rassicurazioni fornite dagli Operatori del Settore Mangimi (OSM) sul fatto che le lavorazioni fatte nei propri stabilimenti non determinano un aumento della diossine nei prodotti finiti, non possono basarsi esclusivamente sui dossier sul rischio di contaminazione da diossina dei prodotti oleochimici rilasciati da organizzazioni degli industriali di categoria come la European Oleochemicals & Allied Products Group (APAG), in quanto per certe produzioni è accertato che la diossina possa addirittura aumentare.

E’ per questo motivo che le Autorità Competenti,  in fase di riconoscimento degli stabilimenti, dovrebbero accordare la deroga anche in base a risultati analitici forniti dagli Operatori del Settore Mangimi (OSM) che dimostrino di essere nelle condizioni previste nell’ Allegato II “MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA” punto 6 del Regolamento CE 183/2005 per l’ottenimento della deroga stessa.




per saperne di più:

Ministero della Salute - Mangimi

Ministero della Salute - Mangimi, controllo della presenza di diossine in oli e grassi

Ministero della Salute - Igiene dei mangimi

Ministero della Salute - Etichettatura dei mangimi

Ministero della Salute - elenco degli stabilimenti riconosciuti

nota 0013846–02/07/2014–DGSAF–COD_UO-P, trasmessa dalla Regione Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/4/6607 del 15/07/14 Audit FVO in Italia relativo all'implematazione dei requisiti di cui al Regolamento UE 225/2012 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento)

nota del Ministero della Salute 0017029 del 19/09/2012

nota 0024036 del 16/12/2103 trasmessa dalla regione Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/4-1bis/12449 del 17/12/13 Circolare applivativa Reg. UE 225/2012 modifica allegato II reg. CE 183/2005 riconoscimento stabil. producono mangimi derivati degli oli vegetali (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento)

VeSA Marche - Igiene dei mangimi, maggior controllo delle diossine. Modificato il Reg. (CE) 183/2005

VeSA Marche - Nuovo Piano Nazionale di controllo sull’alimentazione degli animali -P.N.A.A.- 2012-2014 

Vai alla pagina dell'FVO relativa all'audit svolto in Italia a febbraio 2014 dal titolo "evaluate the implementation of the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof"








 


Autore Dr. S. Tartari
 

 Data pubblicazione: 25 agosto 2014

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