Il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 prevedono che gli uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione possono essere alimentati con Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) di categoria 1, ovvero con corpi interi o parti di animali morti contenti materiali specifici a rischio.
Con la nota del Ministero della Salute n. 29562 del 10 luglio 2013 trasmessa dalla Regiona Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/11/7554 del 16/07/13 Indicazioni operative per l'autorizzazione dei carnai ai sensi dei regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento), vengono fornite le istruzioni su come svolgere tale attività e, in particolare, sull’autorizzazione dei carnai, sui requisiti per l’autorizzazione del luogo di origine e del luogo di alimentazione, sul trasporto degli animali morti, sul trattamento dei resti alimentari e sui controlli di pertinenza dell’Autorità Competente locale.
Con la nota n. 31238 del 1 agosto 2014 il Ministero della Salute, trasmessa dalla Regione Marche con nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/11/7714 del 21/08/14 regolamento UE 142/2011: utilizzo dei sottoprodotti nelle stazioni di alimentazione (carnai) per uccelli necrofagi (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento), ha inteso accendere l’attenzione sul problema dei residui di farmaci nei Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) destinati ad alimentare gli uccelli necrofagi per i quali può essere allestita una stazione di alimentazione (allegato VI, capo II, sezione 2 del Regolamento UE 142/2011).
Gli uccelli necrofagi menzionati nell’allegato VI, capo II, sezione 2 del Regolamento UE 142/2011 sono particolarmente sensibili all’azione tossica di diclofenac, flunixin meglumine, aceclofenac e enrofloxacin.
Al fine di preservare tali animali, il Ministero della Salute ha voluto richiamare l’attenzione dell’Autorità competente sul rischi derivante dalla presenza di tali residui e, con la nota nota del Ministero della Salute. n. 31238 del 1 agosto 2014, invita le Autorità competenti locali ad effettuare i controlli nel luogo di origine dei Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) utilizzati nei carnai affinché non vengano utilizzati sottoprodotti contenenti residui di farmaci potenzialmente tossici per gli uccelli necrofagi
Nella medesima nota gli Assessorati alla Salute delle Regioni sono invitati a richiamare l’obbligo di registrazione degli eventuali carnai in attività sul proprio territorio.
Gli uccelli necrofagi per i quali può essere allestita una stazione di alimentazione (allegato VI, capo II, sezione 2 del Regolamento UE 142/2011) sono:
- Gipeto (Gypaetus barbatus)
- Avvoltoio monaco (Aegypius monachus)
- Capovaccaio (Neophron percnopterus)
- Grifone (Gyps fulvus)
- Aquila reale (Aquila chrysaetos)
- Nibbio bruno (Milvus migrans)
- Nibbio reale (Milvus milvus)
per saperne di più:
VeSA Marche - I Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.)
VeSA Marche - Principali Norme di Riferimento comunitarie, nazionali e regionali - Sottoprodotti di origine animale
Vesa Marche - Conservazione specie protette di uccelli necrofagi e Sottoprodotti di origine animale
Autore: Dr. Baiguini
Data di pubblicazione 26 agosto 2014