Data la mancata piena attuazione da parte di alcune regioni dell’Accordo 6 febbraio 2003, sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy, ed in ossequio ai rilievi dell’Autorità garante della concorrenza pubblicati sul bollettino settimanale Anno XXIV – n. 5, con l’ordinanza 7 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 208 del 08 settembre 2014, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi la precedente ordinanza 4 settembre 2013, modificandone i contenuti dell’articolo 1 e dell’allegato.
In sostanza, nel comma 2 dell’articolo 1, al fine di non operare discriminazioni tra i soggetti ufficialmente preposti ad autorizzare gli impianti ed i percorsi per le competizioni con equidi, vengono eliminati i riferimenti a specifici soggetti preposti per lasciare spazio ad una più generica ed omnicomprensiva specificazione degli stessi.
Sempre in ossequio ai sopra richiamati rilievi dell’Autorità garante della concorrenza, viene modificato il contenuto dell’allegato A, lettera d) dove si prevedono i requisiti per il tecnico che andrà ad integrare la richiamata Commissione comunale o provinciale per la vigilanza, unitamente al Veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Da notare che le modifiche apportate, di fatto, non incidono sull’attività dei Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
Autore: Dr. G. Filipponi
Data di pubblicazione 03/11/2014