Il Ministero della Salute, con nota DGSAN 0043064-P del 18 novembre 2014, ha informato tutte le Regioni e le provincie autonome e i relativi Servizi Veterinari, dell’entrata in vigore in data 20 novembre, del Regolamento UE 1137-2014 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano.
Il Regolamento in questione modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, sezione I, capitolo IV, punto 18, introducendo la possibilità, per gli stomaci di giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, di essere svuotati senza l’obbligo di pulirli o sbiancarli.
Inoltre, per quanto concerne le zampe, lo stesso Regolamento dà la possibilità agli Stati Membri, a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'autorità competente, di inviare per ulteriore trasformazione, le zampe non scuoiate o non scottate e depilate ma solo visibilmente pulite.
Il Ministero nella nota chiarisce ulteriormente che gli stomaci dei giovani ruminanti e le zampe degli ungulati devono essere posti in contenitori dedicati, chiusi ed identificati per evitare possibili contaminazioni crociate e che possono lasciare il macello solo dopo che le carcasse siano state sottoposte ad ispezione post mortem e bollate.
Infine si puntualizza che il trasporto di tali zampe e stomaci, dal macello verso uno stabilimento di trasformazione, può avvenire anche con lo stesso mezzo di trasporto carni a condizione che gli stessi siano trasportati in contenitori chiusi, puliti, identificati ed a una temperatura di trasporto non superiore a 3 °C.
Autore: Dr. M. Canalini
Data di pubblicazione: 25/11/2014