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I controlli ai distributori di latte

  • 17 dicembre 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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La prima normativa che si interessa della commercializzazione del latte così come viene munto  per il consumo umano diretto è il DPR 54/97 ( art. 4).

I requisiti richiesti per la vendita sono l’autorizzazione sanitaria  (prevista dall’ art. 2 , Legge n.283 del 30 aprile 1962 oggi sostituita dalla Notifica di inizio Attività – N.I.A.), la conformità del prodotto ai parametri di legge,  la registrazione degli allevamenti da latte, la qualifica sanitaria degli animali, il rispetto dei requisiti igienico sanitari  e del mantenimento del prodotto alle temperature frigorifere nel periodo di conservazione in deposito e trasporto latte).
Una volta arrivato allo stabilimento, il latte deve essere confezionato ed etichettato prima della commercializzazione.
Tale possibilità di vendita in effetti non ha avuto seguito e bisogna attendere il 2007 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana) per arrivare  alla possibilità di vendita di  latte attraverso distributori automatici.

Il latte crudo, al momento dell’erogazione dai distributori automatici, deve garantire i requisiti di sicurezza alimentare (Regolamento CE 178/02) e quindi non essere dannoso, né inadatto al consumo umano e pertanto deve rispettare il limite delle cariche batteriche imposto dal Regolamento CE 853/04 ed essere  privo di germi patogeni e loro tossine.

Il rifornimento ai distributori di latte deve essere giornaliero e devono essere visibili tutte le informazioni per il consumatore come la data di mungitura, il tempo di conservazione (3 giorni), il nominativo e l’indirizzo dell’Azienda produttrice, la dicitura “Latte crudo bovino non pastorizzato” e la scritta in rosso “ da consumarsi previa bollitura”.
Tale frase è stata resa obbligatoria e lo è tuttora, con l’Ordinanza  del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali concernente “ Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana “ del  10 dicembre 2008, a seguito di un caso di sindrome emolitico-uremica – SEU accertato in un bambino dovuto forse al consumo di latte crudo.

Il 26 maggio 2008 la Regione Marche recepisce l’Intesa Stato Regioni con il Decreto 123 e conferma quanto già precedentemente disposto con alcune precisazioni.

Il latte crudo può essere venduto direttamente in Azienda o tramite i Distributori.

Nel primo caso, se il latte venduto è direttamente versato in bottiglie portate dall’acquirente, sarà sufficiente un locale dedicato al deposito con una cisterna frigorifera dotata di un rubinetto per l’erogazione posto ad almeno 50 cm dal pavimento, acqua potabile  e servizi igienici.

Se invece le bottiglie di latte sono confezionate dall’allevatore in momenti precedenti la vendita, saranno anche necessari un locale per il confezionamento ed uno per la vendita con un frigorifero per il mantenimento a regime di temperatura del latte imbottigliato, che dovrà anche essere etichettato.

Le informazioni in etichetta devono riportare la ragione sociale dell’azienda, la denominazione di vendita (latte crudo non pastorizzato di…), la quantità in litri, la data di confezionamento e di scadenza ( giorno/mese/anno) e la scritta” da consumarsi previa bollitura”.

Quando la vendita avviene tramite i distributori automatici, questi devono garantire il mantenimento delle temperature del latte ( tra 0 e 4°C) e per tale motivo devono avere un dispositivo che ne blocchi l’erogazione, in caso di superamento delle temperature limite.

In allevamento la Regione Marche esclude la possibilità di mungitura manuale per il latte destinato direttamente al consumatore.

I requisiti di sicurezza impongono all’allevatore una serie di analisi che deve svolgere nell’ambito del proprio piano HACCP (cioè del piano di  autocontrollo attuato in azienda ) con parametri più restrittivi (carica batterica e aflatossine) rispetto a quanto già sancito dall’Intesa Stato Regioni.

I Servizi Veterinari effettuano controlli periodici in stalla ed al distributore per la sicurezza del consumatore con una cadenza legata alla valutazione del rischio, adottando provvedimenti  (sospensione o revoca) in caso di non conformità riscontrate o comunicate dall’allevatore.

Attualmente l’ASUR Marche - Area Vasta 3 sta realizzando un programma di valutazione del tenore delle cariche batteriche ( germi indicatori di igiene) rilevate in Azienda ed al Distributore per stabilire se esistono variazioni sensibili nei due differenti punti di prelievo.

A tale scopo nella stessa giornata il personale dell’ASUR sottopone a campionamento e analisi il latte in Azienda ed al distributore.
Al termine dello studio, dalla comparazione dei dati, sarà possibile verificare
se esistono modificazioni sensibili del tenore di germi nei due prelievi e se tale variazione possa o meno costituire elemento utile per la valutazione del rischio e per i successivi provvedimenti.

 

Autore: Dott.ssa C. Pennesi 

Data di pubblicazione:17/12/2014

 

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Categorie: Latte e derivati
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