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Informazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze negli esercizi della ristorazione pubblica e collettiva

  • 20 febbraio 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 6 febbraio scorso, l’Ufficio V della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione ha emanato la circolare prot. 3674 (allegato 1) sulle “indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività”. Tale circolare viene in parziale “soccorso” sia degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che degli operatori addetti al controllo ufficiale.
Con l’entrata in vigore di buona parte del Reg. UE 1169/2011, a partire 13/12/2014, sono state non poche le difficoltà riscontrate relativamente alle informazioni che gli operatori della ristorazione collettiva e pubblica debbano fornire al consumatore finale, anche in merito alle sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze.
Le maggiori problematiche sono infatti relative agli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta o preimballati per la vendita diretta (articolo 44 del Reg. 1169).
Le 14 sostanze o prodotti che provocano allergie sono elencate nell’allegato II del Reg. 1169: tali sostanze fanno parte, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, delle indicazioni obbligatorie sugli alimenti.
La circolare del 6/2/2015 richiama innanzitutto l’obbligo di rispettare l’articolo 8 del Regolamento (l’OSA deve assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti anche per gli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività) e definisce chiaramente l’obbligo di indicare le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, anche per gli operatori di ristoranti, mense, catering.
Le informazioni sugli allergeni possono essere “riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o ancora su un altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente” .
E’ importante ricordare che se si decide di utilizzare sistemi tecnologici (codici a barre, applicazioni per smartphone, codici QR), questi non possono essere gli unici strumenti usati per la diffusione dell’informazione.
Le possibili modalità con cui l’OSA può indicare le sostanze che provocano allergie possono quindi essere le seguenti:

  • L’OSA indica per iscritto, in maniera chiara e ben visibile da tutti, una dicitura del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”.
     
  • L’OSA riporta, per iscritto, sul menu, su un registro o su un apposito cartello, ben visibile, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

E’ necessario comunque, che per ciascuna delle ipotesi prospettate, sia presente una idonea documentazione scritta, facilmente reperibile per l’autorità di controllo e per il consumatore finale, che sia chiaramente conosciuta e compresa dal personale in servizio.
C’è una ulteriore, e non meno importante, modalità di presentazione delle informazioni: l’OSA può predisporre una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni del Regolamento e, contestualmente, individuare quali sono le preparazioni che le contengono.
La scelta sulle modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore finale della presenza di allergeni nei piatti preparati è quindi rimessa alla discrezionalità dell’OSA: unico elemento essenziale ed imprescindibile è la corretta informazione del consumatore finale.

 

Autore:  Dr.ssa Valentina Rebella  

Data pubblicazione: 20 febbraio 2015

 


 

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