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Quando è possibile sotterrare il proprio animale deceduto in un terreno di proprietà?

  • 9 marzo 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Con una nota della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche viene indicato che il proprietario è autorizzato a sotterrare il proprio animale da affezione se lo stesso è deceduto per cause naturali o traumatiche e se non ha morsicato persone o animali nei 10 giorni antecedenti il decesso.

Il proprietario degli animali da affezione intenzionato ad avvalersi della suddetta possibilità deve assicurare che i resti dell’animale in parola siano smaltiti tramite il sotterramento in un terreno di sua proprietà, a distanza adeguata dai confini con altre proprietà, in modo da evitare rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente ed evitando che animali carnivori ed onnivori possano raggiungere il corpo.

E’ necessario che il proprietario presenti ai Servizi Veterinari territorialmente competenti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso per lo smaltimento di corpi di animali da affezione deceduti.

 

 

 

Autore: Dr. A. Baiguini

Data Pubblicazione: 10 marzo 2015
 

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