X
GO

Requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi animali e per la commercializzazione degli animali vivi

  • 10 marzo 2015
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 18748
  • 0 Commenti

 

Una Nota del Ministero dello Sviluppo Economico (numero 0155938 del 18 agosto 2011)  ha modificato un parere del 2002 (numero 511902) dello stesso Ministero, che attribuiva la categoria mangimi per animali al settore merceologico alimentare, prevedendo quindi per i soggetti che avviavano un'attività di vendita di mangimi il possesso oltre che dei requisiti di onorabilità (articolo 5, comma 2 delDecreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998 anche dei requisiti professionali (articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998)

Sull'argomento il Ministero della Salute aveva già effettuato alcune osservazioni; in primo luogo veniva precisato che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 178 del 28 gennaio 2002 i mangimi sono esplicitamente esclusi dalla definizione di alimento.

Inoltre aveva chiarito che in base al Regolamento (CE) 183 del 12 gennaio 2005 gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza la registrazione o il riconoscimento previsti; chi però effettua la vendita di mangimi per animali da compagnia non è soggetto a questi obblighi perchè esclusa dal campo di applicazione del Regolamento stesso.

Inoltre nella normativa successiva al Decreto Legislativo 114/1998 in materia di commercio, nello specifico il Decreto legislativo 59 del 26 marzo 2010, i requisiti per  il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono stati unificati, rendendo evidente che si fa riferimento all'alimentazione umana, e non all'alimentazione animale.

Per modificare l'interpretazione precedente il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato con la Nota numero 0155938 del 18 agosto 2011 sul fatto che “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali, purchè, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile , destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti i vincoli della legislazione sanitaria”.

Il Ministero della Salute con Circolare numero 0003813-P del 16 febbraio 2015, ha ritenuto indispensabili le seguenti precisazioni:

  • la nota del Ministero dello Sviluppo Economico si riferisce unicamente al proprio ambito di competenza, fatte salve le normative di carattere sanitario;
     
  • non vi è contrasto tra quanto esposto “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali” (senza specificare se da compagnia o meno) e l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 183 del 12 gennaio 2005 che esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia;
     
  • infine, per quanto riguarda la commercializzazione degli animali vivi, considerando la vendita degli animali d'affezione, a cui la nota sembra far riferimento, si applica quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo 6 febbraio 2003 in materia di Benessere degli animali da compagnia e pet -therapy recepito con DPCM del 28 febbraio 2003
     

 Per saperne di più:

Ministero della Salute – Mangimi 
 

 

Autore: Dott.ssa Simona Martino 

Data Pubblicazione: 10 marzo 2015

Stampa
Tag:
Valutazioni:
4.3

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x