Il Presidente della Giunta Regionale Marche ha promulgato la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 18 concernente le modifiche alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".
L’atto è stato pubblicato ed è reperibile sul B.U.R. Marche n. 37 del 30/04/2015 e consiste sostanzialmente nella modica del testo di diversi articoli già esistenti nella norma precedente.
Le principali novità che emergono sono relative al costante rimando alle Associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" che vengono sistematicamente coinvolte nell’applicazione della norma.
Punto degno di menzione riguarda l’ampliamento degli articoli dedicati ai gatti, con le indicazioni e le definizioni di “gattili” (e delle modalità di realizzazione pratica degli stessi) e delle “oasi feline”, alla costituzione delle quali i Comuni singoli o associati devono dedicare ampi appezzamenti di terreno per l’accoglienza dei soggetti che non possono essere reintegrati nelle colonie per problemi fisici o dei cuccioli non adottati. Tali oasi devono necessariamente essere recintate, dotate di approvvigionamento idrico e di energia elettrica, nonché fornite di cucce e zone d’ombra e di idonei locali di riparo.
Nulla viene introdotto in merito all’istituzione dell’anagrafe felina.
In riferimento alla gestione dei cani e della loro anagrafe, la Legge 18 prevede la contrazione dei giorni utili, da parte del proprietario o detentore, per la denuncia di possesso e trasferimento (dieci giorni) nonché per la segnalazione della morte e scomparsa degli stessi cani (solo due giorni).
A garanzia del benessere animale nei canili viene istituzionalizzata la presenza di un’ampia area verde recintata, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana e la socializzazione.
L’art. 14 quinquies vieta la detenzione degli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessario, senza protezione dal sole e dalle intemperie, in condizioni di isolamento fisico o sensoriale (esempio in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati).
Si vieta inoltre la separazione dei cuccioli dalla madre prima dei novanta giorni di vita, per i cani, e dei sessanta giorni per i gatti. Non è possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.
Viene definitivamente abrogato il tatuaggio a favore del microchip che può essere inserito anche da parte dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali (all’apparenza senza necessità di convenzione con l’ASUR, cosa che resta invece tra gli oneri dei Liberi professionisti), da ora obbligatorio anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
L’art. 21, riferito alle violazioni della legge, viene totalmente rivisto in termini di cifre riferite alle sanzioni amministrative pecuniarie dovute, che sono state naturalmente adeguate al trascorrere del tempo.
Oltre alle innovazioni positive introdotte, non si può non notare che alla stesura della nuova Legge è mancato il coinvolgimento di tavoli tecnici veterinari, a favore di quelli associazionistici, cosa che ha causato il trascinamento, dalla norma precedente, di consuetudini sanitarie superate dai tempi, quali l’antieconomica obbligatorietà della profilassi antirabbica nei canili o le modalità di smaltimento delle spoglie animali o dei trasferimenti extraregionali, per i quali non si è provveduto all’allineamento con la normativa nazionale ed europea corrente.
Autore: Dr. Giuseppe Iacchia
Data pubblicazione: 18 maggio 2015