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Requisiti sanitari per lo stallatico commercializzato nella UE

  • 19 maggio 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’immisione in commercio di stallatico come definito dall’art. 3, comma 20* del Regolamento (CE) 1069/2009, nell’Unione Europea.

Per poter immettere sul mercato dell’UE come concime organico, lo stallatico, il guano di pipistrello ed il contenuto del tubo digerente devono essere sottoposti ad un trattamento termico a 70°C per almeno 60 minuti in modo da acquisire lo stato di stallatico trasformato.
Gli impianti in cui può avvenire tale trattamento sono quelli riconosciuti (Impianti di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, impianti di biogas e impianti di compostaggio) o quelli registrati che manipolano sottoprodotti prodotti derivati per usi esterni alla catena alimentare.

Il Ministero può autorizzare un metodo alternativo di trattamento, con tempi e temperature diverse, a patto che l’operatore dimostri i parametri di sicurezza definiti all’allegato XI, capo 1, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011.

Per quanto riguarda la conservazione dello stallatico trasformato è necessario evitare contaminazione ed umidificazione mediante la conservazione in silos o sacchi e sacconi. Durante il trasporto lo stallatico trasformato deve essere accompagnato dal documento commerciale conforme al modello  dell’ all’allegato VII, capo 3 del regolamento (UE) 142/2011.

Per quanto riguarda lo stallatico non trasformato, questo può essere inviato fuori dal paese membro produttore, una volta ottenuto il permesso dell’autorità competente del paese membro destinatario ( come disposto all’articolo 48 del regolamento (CE) 1069/2009 ), se rispettati i requisisti previsti all’allegato XI, capo 1, del regolamento (UE) 142/2011; in particolare:

  • per lo stallatico non trasformato di equino, che l’azienda di origine non sia soggetta a restrizioni di polizia sanitaria a causa di morva, stomatite vescicolare, carbonchio o rabbia;
  • per lo stallatico non trasformato avicolo ( pollina), che l’azienda di origine non sia in una zona  soggetta a restrizioni di polizia sanitaria a causa di influenza aviaria o malattia di Newcastle.

L’operatore (azienda agricola o macello) che intende spedire in altro  stato membro lo stallatico non trasformato deve, ai sensi del citato articolo 48, deve informare le autorità competenti del paese di destinazione e di spedizione e registrarsi ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) 1069/2009 come ROTHER ( altri operatori registrati).
Gli operatori presentano le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009 utilizzando il modulo di cui all’allegato XVI sezione 10 del regolamento (UE) 142/2011.

Lo stallatico non trasformato deve essere trasportato direttamente all’impianto di destinazione (riconosciuto o registrato) , oppure all’azienda agricola di destinazione per l’applicazione al suolo.

Per quanto riguarda il magazzinaggio dello stallatico non trasformato, del guano  e del contenuto del tubo digerente nell’azienda o macello dove è prodotto, non è necessario il riconoscimento.  Se il deposito avviene in un luogo diverso da quello di produzione o di utilizzo è necessario il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 lettera i) del regolamento (CE) 1069/2009

* «stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera.

Autore: Dr. Alessandro Baiguini

Data pubblicazione: 19 maggio 2015

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