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NUOVA ETICHETTATURA DI PERICOLO PER I FITOSANITARI

  • 9 giugno 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Dal 1 giugno 2015 è entrata in vigore, in maniera obbligatoria, una nuova classificazione tossicologica ed una nuova etichettatura di pericolo per i prodotti fitosanitari, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Il CLP è una norma che si adotta per  tutte le sostanze chimiche pericolose e non è di sola pertinenza dei prodotti fitosanitari. Applica, a livello europeo, i criteri di classificazione del Sistema Globale Armonizzato GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite. Il CLP prevede che le società produttrici eseguano la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche pericolose, da loro prodotte, in modo appropriato prima di immetterle sul mercato, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e consumatori.

Il Regolamento CLP, rispetto alla normativa precedente, non apporta variazioni sostanziali ai principi e ai criteri da applicare, che comunque si basano sulle proprietà intrinseche delle sostanze, ma cambia le classi, le categorie di pericolo, nonché i simboli e le frasi da apporre in etichetta.
A partire dal 1° giugno 2015 dovranno essere seguite le seguenti regole:

  • le sostanze devono essere classificate unicamente in conformità al regolamento CLP;
  • le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP, tuttavia le miscele già classificate, etichettate e imballate in base alla Direttiva sui Preparati Pericolosi (Direttiva 1999/45/CE) ed immesse sul mercato (ossia "sugli scaffali") prima del 1° giugno 2015 dovranno essere rietichettate e reimballate entro due anni (quindi entro il 1° giugno 2017);
  • le classificazioni delle sostanze e delle miscele conformemente al regolamento CLP devono essere fornite nella scheda di dati di sicurezza.

 Una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichettata conformemente alle regole del CLP nei seguenti casi:

  • se la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa;
  • se una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori a quelle cui si fa riferimento nell'allegato II, parte 2, del regolamento CLP, anche se la miscela non è classificata globalmente come pericolosa. In questo caso, si applica l'etichettatura supplementare di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento CLP (articolo 25, paragrafo 8, del regolamento CLP);
  • se si tratta di un articolo esplosivo descritto nell'allegato I, parte 2.1, del regolamento CLP.

Qualora sia giustificata una modifica della classificazione di una sostanza o miscela il Regolamento prevede quindi l’obbligo di aggiornare le etichette di conseguenza.
Spetta ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle tenersi aggiornati riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze o miscele fornite.

Nell’ambito dell’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, relativamente all’argomento specifico, è possibile fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 18101 del 26/05/2015, che dà indicazioni pratiche per il controllo dell’immissione sul mercato di prodotti etichettati prima e dopo il 1° giugno 2015.
Fino al 31 maggio 2017 è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato al 1° giugno 2015; potranno quindi essere reperibili sul mercato, per lo stesso
prodotto, confezioni con etichetta conforme alla normativa precedente e confezioni con etichetta conforme al regolamento CLP.

 Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono i seguenti:

  • Pittogramma di pericolo - Una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.
  • Avvertenza - Una parola che indica il grado relativo del pericolo. PERICOLO: avvertenza per le categorie di maggiore entità; ATTENZIONE: avvertenza per le categorie di minore entità.
  • Indicazione di pericolo (Frasi H) - Frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo e, se del caso, il grado di pericolo. Le frasi H sostituiscono le vecchie frasi di rischio (frasi R). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri. L’Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS.
  • Consiglio di prudenza (Frasi P) - Frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Le frasi P sostituiscono i vecchi consigli di prudenza. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri.
  • Informazioni supplementari - Informazioni che forniscono ulteriori precisazioni ad integrazione di quelle derivanti dal CLP.

Esempio di etichetta
 
 

Autore: Dott.ssa V. Rebella

Data pubblicazione: 9 giugno 2015

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