Il Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, Dott. Silvio Borrello dell’Ufficio III, Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, firma la nota 0018322-14/07/2015 che modifica e integra (con l’art. 4 bis) il classico provvedimento n. 5662 che dal 14 marzo 2014 regola le movimentazioni nazionali degli animali sensibili, a tutela del territorio dalla Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).
Tale nuovo dispositivo introduce ulteriori possibili modalità di vaccinazione per consentire la movimentazione a fini commerciali, correttamente regolamentata, degli animali sensibili dalle zone di restrizione, cioè per poter accedere alle condizioni per l’esenzione dal divieto di spostamento da tali zone verso aree indenni, o con diversa qualifica sanitaria.
Tutto questo in attesa dell’adozione di auspicate misure sanitarie miranti all’eradicazione della malattia sull’intero territorio nazionale.
In considerazione di carenze operative ed economiche espresse da alcune Regioni si è manifestata la disponibilità, recepita dal Ministero in questa nota, di Associazioni di categoria (Assocarni, Uniceb, Coldiretti, Assolzoo, Unicarve e Italia Zootecnica, AIA, Fedagri, Agrinsieme) ad assumersi gli oneri inerenti l’acquisto dei vaccini.
In base a ciò anche Associazioni del settore zootecnico possono provvedere all’acquisto dei vaccini per gli allevatori o i detentori di animali sensibili interessati. Tale approvvigionamento di medicinali veterinari ad azione immunologica dovrà avvenire attraverso i classici canali di distribuzione del farmaco veterinario, dietro presentazione di ricetta non ripetibile da presentare in triplice copia.
In tal caso le stesse Associazioni ne devono dare preventiva comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione o Provincia Autonoma dove sono collocati gli animali destinati alla movimentazione.
Le operazioni di profilassi saranno svolte dai Servizi Veterinari delle ASL o da Veterinari Libero Professionisti, formati e formalmente incaricati dalle ASL competenti per territorio, ed individuati dai proprietari o dalle Associazioni di categoria, che ne devono curare inoltre la registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) e sul Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue entro i 15 dall’effettuazione.
Le spese inerenti l’acquisto e la somministrazione dei vaccini, in questi casi specifici, saranno a carico dei proprietari e/o dei detentori degli animali, che ne hanno il diretto interesse commerciale.
Autore : Dr. G. Iacchia
Data pubblicazione: 20 luglio 2015