La nota del Ministero della Salute prot. N. 18952 del 20 luglio u.s. fornisce indicazioni pratiche per l’applicazione del Regolamento UE 2015/728 del 6 maggio 2015 che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e del Regolamento UE 2015/1162 del 15 luglio 2015 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
In particolare il Regolamento UE 2015/1162 ha modificato ulteriormente l’allegato V, punto 2 del Regolamento CE 999/2001, per cui la lista del materiale specifico a rischio (MSR), per i paesi con rischio di BSE trascurabile è la seguente:
- MSR bovini: cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi;
- MSR ovini e caprini: cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.
La nota del Ministero fornisce indicazioni in merito all’asportazione e alla rintracciabilità del MSR, nonché l’elenco dei paesi classificati in base al rischio BSE.
L’Italia è attualmente inserita nel gruppo dei paesi con rischio BSE trascurabile (gruppo A) e quindi, nel caso in cui vengano macellati bovini provenienti da un paese con status sanitario per BSE inferiore rispetto al nostro, si dovrà procedere all’asportazione dei materiali specifici a rischio previsti dal Regolamento UE 2015/728.
Data pubblicazione: 4 agosto 2015