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INDICAZIONI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI IV GAMMA

  • 19 agosto 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo, destinati all’alimentazione umana. Dopo la raccolta, questi possono essere sottoposti a processi tecnologici di minima entità: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

La Legge 13 maggio 2011, n. 77, disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione di tali prodotti ortofrutticoli.

La norma prevede che i prodotti di quarta gamma possano essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E’ consentita inoltre anche l’eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

Essa prevede infine la necessaria emanazione di specifico decreto attuativo che definisca i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo e del confezionamento, i parametri della conservazione e della distribuzione, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

Tale decreto attuativo è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 3746 del 20/06/2014, che entra in vigore il 13 agosto 2015.

Il decreto stabilisce i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo (allegati al decreto), i requisiti minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alle preparazioni di IV gamma e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni.

I laboratori di produzione devono sottostare ai requisiti igienici previsti dal Reg. CE 852/04 e, come previsto dall’allegato I del decreto in questione, la temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C. L’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi non deve superare il 40% in peso del prodotto finito.

La novità principale riguarda la continuità della catena del freddo: per tutti i produttori e i distributori ci sarà l’obbligo di garantire una temperatura uniforme inferiore agli 8°C dal momento in cui il prodotto di IV gamma viene confezionato fino all’acquisto.
 
Altro punto fondamentale è quello che riguarda l’informazione al consumatore (etichettatura). Su ogni prodotto di IV gamma devono comparire in un punto evidente dell’etichetta, in modo chiaro e leggibile, le seguenti diciture:

  • “prodotto lavato e pronto al consumo” o “prodotto lavato e pronto da cuocere”;
  • le istruzioni per l’uso, per i prodotti da cuocere;
  • la dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
  • la dicitura “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza” (tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra).

Infine gli imballaggi, conformi alla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovranno essere smaltiti tramite raccolta differenziata e riciclo.

Tutti i prodotti già confezionati o immessi in commercio al 13 agosto 2015, anche se non conformi, possono essere smaltiti fino a esaurimento scorte.

In caso di violazioni relative alle temperature, si potrà fare riferimento al “classico” sistema sanzionatorio previsto in materia di sicurezza alimentare (applicazione del Reg. CE 852/04 e della L.283/62), mentre relativamente alla violazione della disciplina relativa alle informazioni ai consumatori si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 109/92, nelle more di più puntuali indicazioni che saranno individuate dal Decreto sulle violazioni del Reg. UE 1169/11.

Autore: Dr.ssa Valentina Rebella

Data pubblicazione: 19 agosto 2015

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