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PIANO DI FARMACOSORVEGLIANZA 2015-2017

  • 28 ottobre 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Con Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.124 del 1 ottobre 2015 è stato approvato il Piano di Farmacosorveglianza 2015-2017, la cui esecuzione è affidata ai  Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ).

 



Il Piano si articola in varie fasi:

  1. L'Aggiornamento dell'ANAGRAFE degli impianti connessi con la filiera del farmaco veterinario, a cura dei Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
     
  2. La PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ, che va effettuata in base alle caratteristiche del territorio, alle risorse finanziarie e alla disponibilità di personale e mezzi, integrandosi con gli altri compiti del SIAPZ.
     
  3. I SOPRALLUOGHI ISPETTIVI,  che devono essere senza preavviso e non discriminatori.
    Per ogni ispezione va redatto un verbale utilizzando le check-list fornite con Circolare del Ministero della Salute n. 0001466 del 26 gennaio 2012, ove aplicabili.

    • Per quanto riguarda la frequenza minima delle ispezioni si deve tener conto della tabella riportata nel Decreto P.F. VSA 124/2015, e di eventuali non conformità riscontrate al controllo ufficiale.

    • Per quanto riguarda invece altre tipologie quali:
    - allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (DPA) senza scorta d'impianto,
    - allevamenti di animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (NON DPA),
    - impianti di cura degli animali,
    - scorte proprie dei veterinari per l'attività zooiatrica,

    la frequenza minima delle ispezioni andrà programmata in base all'analisi del rischio, e in modo che tutte queste strutture siano valutate nel triennio di validità del Decreto.
    Infatti, l'utilizzo delle check-list consente di attribuire un punteggio per la categorizzazione del rischio delle strutture, e di determinare se appartengono ad un rischio alto  (controllo da effettuare con cadenza annuale), medio  (controllo ogni due anni) o basso (controllo ogni tre anni).

    Vanno escluse dall'analisi del rischio le seguenti tipologie di attività , che vanno comunque sottoposte a vigilanza veterinaria nel contesto di altri sopralluoghi; in caso di sospetto o di  pregresse irregolarità andranno utilizzate le check-list anche in queste strutture.
     
  4. La RILEVAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ, attraverso una relazione da inviare entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Per saperne di più:

VeSa Marche: Farmaco Veterinario

Ministero della Salute: Medicinali e Dispositivi Veterinari

VeSa Marche: Linee guida sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria 

 

Autore: Dott.ssa Simona Martino
 

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