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Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi

  • 26 aprile 2006
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute vista “ la favorevole situazione epidemiologica relativa ad alcune delle principali malattie infettive e diffusive del suino sul territorio delle regioni accreditate, che rende di fatto superata l'attuazione di alcuni controlli sanitari per lo spostamento dei suini”, alla luce del ”favorevole andamento di alcune malattie del suino in certe regioni del territorio nazionale”  ha emanato l’ Ordinanza 23 febbraio 2006 che ha validità fino al 31 dicembre 2007 e che abroga  le prescrizioni per lo spostamento dei suidi contenute nell’Ordinanza del Ministro della Sanità 27 aprile 1983 (G.U. n.118 del 2 maggio 1983)

In breve l’ordinanza prevede che I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili debbano essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente, entro le 48 ore precedenti il carico.

La visita clinica non e' obbligatoria per i casi indicati dall’ordinanza, relativi ad  aziende e regioni accreditate ai sensi del vigente Piano Nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare, ed ai sensi del Piano Nazionale di controllo della malattia di Aujezky.

Sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini le seguenti regioni: Basilicata; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto. Non sono invece riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini: Abruzzo; Campania; Calabria; Sicilia.

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