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MISURE STRAORDINARIE DI POLIZIA VETERINARIA IN MATERIA DI TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI ENZOOTICA, CHIARITI I DUBBI INTERPRETATIVI DELL’O.M DEL 28 MAGGIO 2015

  • 14 luglio 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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Foto gregge pecore

L’Ordinanza del Ministero della Salute del recente 28 maggio 2015 riporta le misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,  brucellosi  ovi-caprina, leucosi bovina enzootica ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2015) .

Con la nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.B/3-1/11215 del 17/11/15 è stata trasmessa la circolare 28052 del 06.11.2015 con la quale il Ministero ha ritenuto opportuno apporre dei chiarimenti alla norma.

L’Ordinanza introduce obiettivi per le Aziende sanitarie locali delle regioni e delle provincie autonome non ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica ed assegna ai Direttori Generali la priorità di raggiungere nel proprio territorio tale qualifica sanitaria. 
L'obiettivo si consegue attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli previsti e una riduzione  programmata di almeno il 10% annuo, su base regionale, della prevalenza di ciascuna malattia, valutato attraverso le  informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento  della  percentuale necessaria  per  richiedere  il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.

Viceversa, nelle regioni con la qualifica già raggiunta si assegna ai Direttori Generali, tra gli altri, l'obiettivo del mantenimento della suddetta qualifica.

Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione del diradamento dei  controlli è concordata con il Ministero sentito il parere dei Centri di referenza, e riguarderà solo le modifiche ai piani regionali stabilite dopo il 28 maggio 2015. 
Le Aziende sanitarie locali dovranno impegnarsi anche nell’opera di sensibilizzazione degli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, segnalazione spesso disattesa.

Vediamo i punti su cui vengono basate le principali riforme portate dall’Ordinanza:

Identificazione degli animali e registrazione delle attività:
 
Su tutto il territorio nazionale il proprietario degli animali, direttamente o tramite delega, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe  zootecnica, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi di prima identificazioni marcati elettronicamente. 
Questo costituisce un notevole impegno ove la registrazione individuale degli ovicaprini ancora non è stata pienamente realizzata.
Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza o pascolo vagante, allevati allo stato brado o semibrado, sono identificati mediante bolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell’ordinanza, tali misure possono essere applicate anche nei territori U.I sulla base della valutazione del rischio. 
Le movimentazioni sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN e le cui istruzioni tecniche saranno fornite a breve alle Regioni nell’ambito dell’”Agenda per la semplificazione 2015-2017”.
                               
Qualifiche sanitarie e controlli: 
 
il Servizio Veterinario sospende le qualifiche sanitarie agli allevatori nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e mancata cooperazione nell'esecuzione dei piani di profilassi, nonché nei casi più gravi di sospetta sostituzione di animali, di alterazione dell'identificazione, di movimentazione o vaccinazione non autorizzata.  
Su tutto il territorio nazionale il Servizio Veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, pascolo vagante, semibrado e brado, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi. La periodicità e la tempistica dei controlli alla partenza ed al ritorno possono essere stabiliti localmente sulla base della valutazione del rischio.
Nella nota di chiarimento vengono fornite anche specifiche per la idonea identificazione, la geo referenziazione e la registrazione dei pascoli in BDN e le corrette interpretazioni dei termini “brado” e “semibrado”.

Tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste vengono inserite nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it., ove inoltre, entro il 30 novembre di ogni anno, devono essere implementate le informazioni relative alla programmazione delle attività per l'anno successivo.

Misure da applicare negli allevamenti infetti 

Nei territori non U.I. il Servizio Veterinario, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività, tale modalità sostituisce la vecchia marcatura con asportazione di un lembo a T del padiglione auricolare.  
Allo stesso tempo lo stesso Servizio dispone la notifica al proprietario e/o al detentore del riscontro di animali positivi e dell'obbligo di macellazione, entro quindici giorni, degli animali dichiarati infetti, avvia, in collaborazione con l'O.E.V.R. o con l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per  territorio, un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo SIMAN ove registra le informazioni relative al focolaio. Segnala inoltre puntualmente le misure adottate al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, trattandosi di zoonosi. 
Sempre il Servizio Veterinario, sentito il parere dell'IZS e della Regione, dispone eventualmente l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi, salvo deroghe, entro 15 giorni. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta alcuna indennità.  
Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN della conferma dei focolai, corredata dell’indagine epidemiologica, comporta l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Notification System).

Indennizzi:

L'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, entro 90 giorni dalla registrazione nella BDN dell'avvenuta  macellazione corrisponde al proprietario l’indennità, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n.615 e successive modificazioni.

Verifiche:

I Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del Regolamento (CE) 882/2004 il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dall’Ordinanza presente e della normativa vigente in materia.
La nota di chiarimento sottolinea come questi controlli vengano spesso disattesi in Italia (vedi esiti delle missioni FVO) e ne stimola l’applicazione.

Sanzioni: 

La mancata ottemperanza all’Ordinanza 28 maggio 2015 prevede, all’art. 14, delle specifiche sanzioni. 
Le stesse sono previste, richiamando l'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2.

Sono inoltre previste misure sanitarie per le stalle di sosta, che costituiscono comunque unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e sono soggette a controllo da parte dei Servizi Veterinari almeno una volta al mese.

Gli allevamenti da ingrasso devono essere costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. e sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole nei trenta giorni precedenti l'introduzione (test TBC sopra a 6 settimane e brucellosi bovina e leucosi sopra ai 12 mesi, se bovini; nei confronti della brucellosi ovi-caprina, se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi). L'accertamento diagnostico non è richiesto  per gli animali movimentati all'interno di Regioni U.I..
Tali controlli possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento se gli animali possano essere tenuti isolati fino all'ottenimento dei risultati della prova.

Gli allegati all’Ordinanza 28/05/2015 si occupano infine delle prove diagnostiche sierologiche ufficiali per il controllo della Brucellosi nei territori non U.I., stabiliscono le Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo (stamping-out), e dettano il protocollo per gestire il controllo degli animali vaccinati con RB51 senza autorizzazione.

Autore: Dr. Giuseppe Iacchia 


 


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