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Il nuovo regolamento sui novel food

  • 22 dicembre 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Un Novel Food è un Nuovo Alimento, o ingrediente alimentare, la cui “novità” è data dal non essere stato utilizzato, del tutto o in quantità significativa e riscontrabile, all’interno dell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997, ovvero prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE 258/97 che li ha introdotti e ne ha definito l’uso ed il commercio.
Tale Regolamento sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2018, così come previsto dal nuovo regolamento europeo relativo ai Nuovi Alimenti, il Regolamento UE 2015/2283 del 25 novembre 2015.
Gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, anno di entrata in vigore del Reg. CE 258/97, hanno infatti reso necessaria una revisione di quest’ultimo, soprattutto per quanto riguarda gli alimenti ottenuti mediante processi di produzione tecnologicamente avanzati.
Scopo della normativa è garantire l’efficace funzionamento del mercato interno, assicurando sia un elevato livello di tutela della salute umana sia degli interessi dei consumatori.
Così come per il Reg. CE 258/97 non rientrano tra i Nuovi Alimenti: gli alimenti OGM, gli enzimi, gli additivi e gli aromi alimentari, ciascuno dei quali è normato da Regolamenti specifici.


La definizione di Nuovo Alimento è piuttosto articolata, anche nel nuovo Reg. UE 2015/2283, e comprende varie categorie:
  • alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, 
  • alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe; 
  • alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale, 
  • alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione, 
  • alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
  • alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili,
  • alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati».
Proprio in relazione a quest’ultima categoria, l’entrata in vigore del Reg. UE 2015/2283 comporta una modifica del Reg. UE 1169/2011: “cambia” la definizione di “nanomateriale ingegnerizzato” e per tale categoria di alimento si deve fare riferimento solo a quella riportata all’articolo 3 ed a quanto riportato nell’articolo 33 del Reg. UE 2015/2283 (non più quindi a quanto previsto nel Reg. 1169/2011 – articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera t) e articolo 18, paragrafo 5).

Il Reg. UE 2015/2283 indica poi le modalità per la presentazione delle istanze di inserimento di Nuovi Alimenti in un Elenco Europeo, al fine della loro libera commercializzazione. 
Gli Operatori del Settore Alimentare verificano se l’alimento che intendono immettere sul mercato dell’Unione rientri nell’ambito di applicazione del Reg. UE 2015/2283. In tal caso è necessario produrre apposita istanza di autorizzazione alla Commissione, tramite lo Stato Membro (in Italia, tramite il Ministero della Salute). 
Il Nuovo Alimento, dopo valutazione positiva della Commissione, che può richiedere specifico parere anche all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, entrerà quindi a far parte di un Elenco dell’Unione di Nuovi Alimenti autorizzati. Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Nel Reg. UE 2015/2283 sono fissati in modo chiaro sia le competenze dei diversi soggetti che fanno parte del procedimento che i tempi orientativi di ogni procedimento.
Le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del Reg. UE 2015/2283 dovranno essere stabilite da ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 2018.


Autore: Dott.ssa Valentina Rebella


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