Il 22/12/2015 la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Ufficio II - del Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 47415 sulla possibilità di aggiungere il colorante E153 (carbone vegetale) ai prodotti della panetteria.
Il carbone vegetale è una sostanza polivalente che può essere utilizzata nei prodotti alimentari come colorante.
La circolare cita il Reg. CE 1333/08, modificato dal Reg. UE 1129/2011, con i quali si è regolamentato l’utilizzo degli additivi negli alimenti e che prevedono la seguente classificazione dei prodotti da forno:
codice 07
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Prodotti da forno
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07.1
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Pane e panini
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07.1.1
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Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale
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07.1.2
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Pain courant français; friss búzakenyér, feheér és félbarna kenyerek
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07.2
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Prodotti da forno fini
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La “Guidance document describing the foood categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) n. 1333/2008 on Food Additives” della Commissione Europea descrive in modo più specifico le categorie di alimenti elencati nel Reg. 1129/200.
Per quanto riguarda il codice 07 viene indicato quanto segue:
codice 07
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Prodotti da forno
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Questa categoria comprende i prodotti che sono preparati principalmente con farina di cereali o cereali e possono aver subito un trattamento, ad esempio cottura, cottura a vapore, estrusione. Comprende le categorie di pane e panetteria ordinaria (7.1) così come la panetteria fine dolce o salata (7.2).
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07.1
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Pane e panini
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Questa categoria comprende tutti i tipi di panetteria ordinaria come il pane (pane integrale, pane di segale, pane di malto...), panini di ogni tipo, tortillas, prodotti a base di pane come crostini di pane e pane ripieno.
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07.1.1
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Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale
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07.1.2
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Pain courant français(1); friss búzakenyér (2), feheér és félbarna kenyerek (3)
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1) Pane preparato essenzialmente con i seguenti ingredienti: farine per panificazione (farina di frumento, farina di segale, farina di frumento segalato), acqua, lievito o lievito, sale.
2) Pane bianco, composto da 100% di farina di frumento, prodotta con lievito o sostituto del lievito, realizzato attraverso l'impastamento, la formatura, la lievitazione e la cottura della pasta
3) Pane semi-bianco, composto per l’85% da farina di grano semi-bianco e per il 15% di farina di segale, prodotto con lievito, impastato, formato, lievitato e cotto.
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07.2
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Prodotti da forno fini
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Questa categoria comprende dolci, prodotti salati, biscotti, torte, muffin, ciambelle, fette biscottate, barrette di cereali, cornetti, cialde, frittelle, bignè, prodotti non zuccherati come cracker e sostituti del pane
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Nella tabella 2 dell’allegato II del. Reg. UE 1129/2011, tra gli alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante (il carbone vegetale - E153 - è un colorante), in virtù del principio del trasferimento, è incluso il “pane e prodotti simili”.
La normativa prevede quindi che in tutti i vari tipi di pane, sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, michetta, filone) che per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al latte, pane al sesamo), il carbone vegetale non possa essere utilizzato.
È ammesso invece per tutti gli altri prodotti definiti “prodotti da forno fini” (ad esempio grissini, cracker, cornetti) a condizione però che vi sia una necessità tecnologica per il suo impiego e con un utilizzo proporzionato al raggiungimento della finalità di colorante naturale, il c.d. quantum satis (quanto basta) previsto dalla norma.
Tutti i prodotti compresi nel codice 07.2, ai quali è aggiunto il colorante E153 non possono in alcun modo essere denominati “pane”.
L’eventuale denominazione di vendita “Pane al carbone vegetale”, se potenzialmente corretta da un punto di vista di semplice denominazione legale (Reg. UE 1169/2011), non è lecita, poiché implica l’utilizzo, vietato, dell’E153 nell’impasto del pane.
Il carbone vegetale può avere effetti benefici sull’organismo: è infatti utilizzato anche sotto forma di integratore alimentare. Non è però ammissibile indicare sull’etichettatura dei prodotti che lo contengono alcuna informazione che faccia riferimento ai suoi potenziali effetti benefici, in quanto utilizzato come semplice colorante.
Autore: Dr.ssa Valentina Rebella