In vigore dal 5 maggio 2006, l’ Ordinanza 7 marzo 2006 del Ministero della Salute Modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, concernente:”Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” con la quale si dispone che quanto previsto con ordinanza 26 agosto 2005 non si applica …”alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell’intera massa almeno settanta gradi centigradi…”
La U.E ha inoltre emanato il Regolamento (CE) n.699/2006 della Commissione del 5 maggio 2006
“ recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto” con il quale l’attuale normativa europea sulla produzione biologica viene adeguata alle esigenze dettate dalle preoccupazioni circa la diffusione dell’influenza aviaria.
In particolare il regolamento prevede la possibilità, per il pollame biologico di essere …” tenuto al chiuso, qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche”